LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24590-2015 proposto da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOVING CLUB, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO A. FOCHETTI, 29, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO LONGOBARDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 958/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Moving Club ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 958/65/2015 del 12 marzo 2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dall’agenzia delle entrate (in esito a PVC) in recupero di Iva, Ires ed Irap sull’attività, di natura asseritamente commerciale, da essa svolta nell’anno 2007.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con istanza del 5.6.2019 (con allegata documentazione) la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, a spese compensate, per intervenuta adesione alla definizione agevolata della lite, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. c. m. con L. n. 225 del 2016, mediante corresponsione di quanto dovuto in base alle cartelle emesse in corso di giudizio sull’avviso opposto.
Con istanza 18.12.20 l’Agenzia delle Entrate ha chiesto a sua volta la dichiarazione di estinzione del processo, a spese compensate, per cessata materia del contendere, confermando l’avvenuta definizione della lite (c.d. ‘rottamazione cartellè) così come comunicato dalla competente Direzione Provinciale di Cremona.
In ragione di quanto sopra, il processo va dichiarato estinto; compensate le spese.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara estinto il processo D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, conv. c.m. in L. n. 225 del 2016;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi, con modalità da remoto, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021