Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19021 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R. M. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14853/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Cavallo G.& C. s.r.l. unipersonale.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10655/09/14 depositata il 9.12.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2021 dal Consigliere Dott.ssa Castorina Rosaria Maria.

RITENUTO IN FATTO

L’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F., a seguito di una verifica generale nei confronti della Cavallo G. & C. s.r.l. notificava un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione maggiori imposte a fini IVA, IRES ed IRAP, con riferimento all’anno di imposta 2006, per maggiori ricavi non contabilizzati e costi non di competenza.

Conclusasi negativamente la fase di accertamento con adesione, la contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i ricavi e il recupero per i costi.

La CTR, adita dall’Ufficio, rigettava l’appello sul presupposto dell’assenza di motivazione dell’atto impugnato e sul rilievo che l’ufficio aveva operato le riprese sulla mera applicazione degli studi di settore senza tenere conto delle condizioni di specificità e organizzazione dell’azienda.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un motivo.

La contribuente è rimasta solo intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha fornita la prova della regolare notifica alla contribuente rimasta solo intimata.

Ed invero tanto la relazione della notifica alla contribuente che al difensore nel giudizio di appello recano, barrata, la dicitura “per irreperabilità del destinatario” e non risulta documentato che la procedura sia stata utilmente completata.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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