LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1354/2017 R.G. proposto da:
P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Spinella e dall’avv. Daniele Di Stasio, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Dardanelli, n. 46.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, già Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Biasiotti Mogliazza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Antonio Nibby, n. 11.
– controricorrente –
REGIONE LAZIO;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 01, n. 3406/01/16, pronunciata il 19/04/2016, depositata il 30/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi P.M. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Roma due cartelle di pagamento per IRPEF, addizionali e accessori, per il 2001 e il 2003, e due cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, per il 2003 e il 2004.
2. La C.T.P. di Roma, riuniti i ricorsi, li rigettò con sentenza (n. 4483/2015) confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, la quale, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha disatteso l’appello del contribuente, per quanto qui rileva, aderendo alla decisione del primo giudice in punto di validità della notifica delle cartelle esattoriali effettuate a mezzo posta, da parte del concessionario della riscossione, senza necessità dell’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica a terza persona, richiesta in caso di notifica ai sensi dell’art. 139, c.p.c..
3. Il contribuente ha proposto ricorso con due motivi; l’Agenzia delle entrate e Equitalia Servizi di Riscossione Spa hanno resistito ciascuna con controricorso, mentre la Regione Lazio è rimasta intimata.
4. Con il primo motivo di ricorso (“I – Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso e comunque non corretto esame degli atti e dei documenti di causa, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e degli artt. 2712,2716,2719 e s.s. c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e degli artt. 214,215 e s.s. c.p.c., e dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza di merito e della Suprema Corte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio e, comunque, per omessa motivazione.”), si censura la sentenza impugnata: (a) per omessa pronuncia sull’eccezione del ricorrente di omessa pronuncia e di omessa motivazione, da parte della C.T.P., sulla censura di mancata conformità della copia degli avvisi di ricevimento dell’asserita notifica a mezzo posta delle cartelle impugnate agli originali in possesso di Equitalia; (b) per omessa pronuncia, omessa motivazione, violazione di norme di diritto e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) in punto di mancata pronuncia e di omessa motivazione, da parte della C.T.P., sull’eccezione del ricorrente relativa alla inidoneità ed insufficienza dei documenti depositati dall’Agente della riscossione (ossia le fotocopie degli avvisi di ricevimento dell’asserita notifica delle cartelle impugnate) ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle.
5. Con il secondo motivo (“II – Violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 139 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e s.s., omessa pronuncia e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè errata applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere giudicato valida la notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte di Equitalia, senza che sia richiesto all’ufficiale postale alcun altro adempimento se non quello di curare che la persona che riceve l’atto apponga la firma sul registro di consegna, trascurando che, in tale ipotesi, le disposizioni normative di riferimento e la giurisprudenza (di merito e di legittimità) prevedono, come requisito di validità, l’invio della raccomandata informativa, quando l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, com’è accaduto nella fattispecie, nella quale l’atto è stato consegnato al portiere. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, testualmente (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione), “risulta affetta da omessa motivazione e, comunque, da omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, laddove il Giudice del gravame non si è pronunciato sulla doglianza del ricorrente relativa all’omessa motivazione e all’omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in ordine all’eccezione del ricorrente relativa all’insufficiente attestazione, sugli avvisi di ricevimento, del mancato rinvenimento delle persone abilitate a ricevere gli atti.”.
6. Preliminarmente, va disattesa l’istanza del contribuente, datata 12/10/2018, di riunire a questa causa quella con R.G. n. 12513/2018, anch’essa da esaminare in quest’adunanza camerale, trattandosi di cause relative ad annualità diverse e a tributi parzialmente diversi.
7. Il contribuente, con memoria del 27/05/2021, ha chiesto l’estinzione del giudizio, per cessazione della contendere, in relazione allo sgravio, da parte della Regione Lazio, delle cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, nonchè per effetto della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, in relazione a una delle cartelle di pagamento IRPEF e in conseguenza del pagamento della seconda cartella per il IRPEF. La memoria, con l’allegata documentazione, non risulta, però, notificata da parte del difensore del contribuente all’Agenzia delle entrate.
8. Ove anche s’interpreti tale istanza quale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, trova comunque applicazione il principio per cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., 07/03/2018, n. 5421). Anche nel caso in esame è il ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
9. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.
10. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” – fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016 (Cass., sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021
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