Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.19031 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danielo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32354/2018 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CANALE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE CICCO;

– ricorrenti –

e contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante Dott. C.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE CLEMENTE;

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 606/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 27/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/3/2018 il Tribunale di Avellino ha respinto il gravame interposto dalla sig. V.C. in relazione alla pronunzia G. di P. Avellino n. 310/2014, di inammissibilità della domanda proposta nei confronti della società Allianz Assicurazioni s.p.a. e di rigetto di quella proposta nei confronti del sig. B.M. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in *****, verso le ore 13,30 circa, allorquando alla guida dell’autovettura a quest’ultimo rubata sconosciuti l’avevano investita mentre attraversava sulle strisce pedonali nella locale via *****.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Allianz Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “nullità della sentenza” per “mancata motivazione”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione degli artt. 24,111 Cost., art. 116 c.p.c., relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia affermato trovare nella specie applicazione la disciplina posta dal D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), già entrato in vigore al tempo della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicuratrice per la r.c.a., erroneamente ravvisando la stessa spettare viceversa all’impresa designata per il F.G.V.S. in virtù del principio tempus regit actum, essendo la legittimazione passiva – quale condizione dell’azione – assoggettata alle regole della legge processuale, e non già alla disciplina della legge sostanziale.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Risulta nell’impugnata sentenza dal giudice dell’appello applicata la disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, a sinistro avvenuto anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Codice delle assicurazioni private, erroneamente ritenendo trattarsi di norma processuale, laddove essa, individuando il soggetto (astrattamente) tenuto a rispondere dell’obbligazione risarcitoria, attiene invero al profilo della titolarità passiva sostanziale del rapporto giuridico implicato (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6883).

Trattasi infatti di norma che istituisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, quale patrimonio separato costituito presso la Consap (società per azioni totalmente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze costituita ex lege (D.L. n. 333 del 1992, conv. nella L. n. 359 del 1992), concessionaria della P.A. con l’incarico di svolgere attività di servizi assicurativi pubblici e funzioni di pubblico interesse, con attribuzione – anche – di competenze gestionali relative al F.G.V.S.), del quale l’impresa designata (individuata da apposito D.M.) – nei cui confronti viene estesa l’azione diretta del danneggiato per la liquidazione dei danni coperti dal Fondo per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione – è mandataria ex lege senza rappresentanza, i rapporti tra la medesima e il F.G.V.S. essendo regolati da leggi, regolamenti e convenzioni (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6883; Cass., 13/1/2015, n. 274; Cass., 11/1/2002, n. 320).

A tale stregua, in tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli l’impresa designata ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 286 (e già della L. n. 990 del 1969, art. 19) non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nè dell’ente gestore società Consap s.p.a., ma è legittimata in proprio, quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c., come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, tenuto solo a rifondere l’importo versato dall’impresa designata (v. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6883; Cass., 13/1/2015, n. 274).

Orbene, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di porre in rilievo, la disciplina del c.d. risarcimento diretto ha natura senz’altro sostanziale, quale norma di fattispecie, e non già processuale, e, in mancanza di disposizione ad hoc il D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) non è retroattivo, sicchè anteriormente alla relativa entrata in vigore è senz’altro applicabile la previgente disciplina (v. Cass., Sez. Un., 11/5/2009, n. 10665).

Nell’affermare che, avendo “carattere processale”, le norme “concernenti le condizioni dell’azione, quali la legittimazione e l’interesse ad agire, che devono sussistere al momento della decisione” sono assoggettate al principio tempus regit actum, sicchè “la legittimazione passiva… non può che essere regolata dalla disciplina vigente al momento della notifica della citazione, in difetto di disposizioni transitorie”, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, erroneamente affermando che “il nuovo codice non consentiva più di agire nei confronti della compagnia assicuratrice per la r.c.a. della stessa auto bensì prevedeva di convenire in giudizio il Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap e presso l’impresa designata dall’Isvap, cessando la copertura assicurativa dal giorno successivo alla denuncia di furto all’autorità di P.S. (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122)”, laddove la natura sostanziale delle norme de quibus comporta che la vicenda in esame rimane regolata dalla previgente disciplina.

Senza sottacersi che l’erroneità della soluzione dal giudice del gravame adombrata nell’impugnata sentenza emerge vieppiù evidente alla stregua dell’intrinseca illogicità dell’assunto secondo cui nella specie la “legittimazione passiva” risulterebbe “regolata dalla disciplina vigente al momento della notifica della citazione” mentre il sinistro, essendo “avvenuto in epoca precedente alla entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni”, rimarrebbe disciplinato dalle “norme di carattere sostanziale abrogate”, le quali continuano “a regolare sinistri avvenuti in epoca antecedente”.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3,11,107,111 Cost., artt. 6, 13 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, “lo ius superveniens non ha effetto retroattivo”, giacchè “la ratio della L. n. 990 del 1969, art. 22, è quella di facilitare le soluzioni stragiudiziali risarcitorie” e laddove “prevalesse l’efficacia retroattiva delle norme del Codice delle assicurazioni”, con applicazione di tali “norme anche a chi, pur avendo inviato la messa in mora, non abbia ancora iniziato l’azione giudiziale, ne deriverebbero notevoli aggravi per consumatori e per le stesse imprese che si troverebbero obbligate a istruire nuovamente i sinistri in questione”.

Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo, nei suesposti termini.

Non può al riguardo peraltro sottacersi la relativa inammissibilità, in difetto del suindicato assorbimento.

Atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale avvenuto anteriormente all’entrata in vigore (1 gennaio 2006) del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005) proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell’assicuratore del responsabile dopo tale data la medesima non deve reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, qualora a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell’abrogata L. n. 990 del 1969, con le modalità previste dall’art. 22 di tale legge (v. Cass., 21/4/2011, n. 9140), va osservato che il giudice dell’appello ha sul punto affermato di aderire “all’orientamento che lo ius superveniens non è applicabile a quelle fasi che, seppur connesse all’unitario procedimento, mantengano una loro autonomia e siano già esaurite (ad. es. le condizioni di proponibilità che, riguardando sottofasi, possono essere regolate dalle diposizioni previgenti)”.

Emerge evidente, a tale stregua, come diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente tale giudice non ha affermato che “lo ius superveniens” ha “effetto retroattivo” con riferimento alla L. n. 990 del 1969, art. 22 e non ha fatto applicazione di “dette norme anche a chi, pur avendo inviato la messa in mora, non abbia ancora iniziato l’azione giudiziale”, con conseguente obbligo per il medesimo di “istruire nuovamente i sinistri in questione”, ma ha per converso deciso in conformità con l’espressamente richiamato principio affermato da questa Corte in base al quale gli atti perfezionatisi prima dell’intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie, restano regolati, anche negli effetti, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr. Cass., 24/2/2015, n. 3633; Cass., 17/3/2005, n. 5820).

Il motivo risulta pertanto inammissibilmente volto a censurare una motivazione invero inesistente.

Attesa la fondatezza del (solo) 1 motivo nei suesposti termini, dell’impugnata sentenza, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Avellino che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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