LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 777/2019 proposto da:
D.N.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA, 15, presso lo studio dell’avvocato SARA MEMOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MAURINO, GIANLUCA SCHIFONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DIFESA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
GENERALI ITALIA s.p.a. (conferitaria con decorrenza dal 1/7/2013 del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali s.p.a. in favore della società INA ASSITALIA SPA e contestuale modifica della denominazione sociale di quest’ultima), elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 28 presso lo studio dell’avvocato Giuseppe CILIBERTI del Foro di Roma, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
S.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1122/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/11/2017 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sig. D.N.B. in relazione alla pronunzia Trib. Lecce n. 2635 del 2014, di rigetto della domanda dal medesimo proposta nei confronti del Ministero della difesa e della società Ina Assitalia s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il ***** verso le ore 16,35 nella *****, allorquando, durante un servizio di pattuglia espletato nella sua qualità di v. brigadiere dei carabinieri, cadeva a terra dal motociclo di cui era alla guida asseritamente in conseguenza del tamponamento da parte del collega sig. S.S., che lo seguiva da tergo.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D.N. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Ministero della difesa e la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.).
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
Già chiamata all’udienza camerale della Sesta Sezione – 3 del 9/7/2020, la causa è stata rinviata alla P.U..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2700 c.c., artt. 116 e 221 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito non abbia riconosciuto “valore di atto pubblico” alla “relazione di servizio” del D.N. e dello S., “come tale munita di fede privilegiata e superabile solo con la proposizione della querela di falso”.
Lamenta che “in mancanza di querela di falso quanto al suo contenuto, le dichiarazioni rese da due pubblici ufficiali e i fatti da loro compiuti, forniti di fede privilegiata in quanto atti pubblici, hanno valore di piena prova legale e pertanto vi è piena prova che il sinistro si è verificato per negligenza di S. il quale tamponava D.N. facendolo cadere a terra e provocandone lesioni personali”.
Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto posto in rilievo che in violazione dell’art. 366,1 co. n. 6, c.p.c. il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso l’evocata “relazione di servizio” redatta “in merito all’occorso per cui è causa dai Brigadieri D.N. e S.”, limitandosi a meramente richiamarla, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurla nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Senza sottacersi che, a fronte dell’affermazione recata dalla motivazione dell’impugnata sentenza secondo cui all’esito dell’esperita istruttoria “non vi è… in atti prova certa di un urto tra i veicoli, essendo al contrario emerso… che il D.N. cadde a causa di una brusca frenata per tornare indietro verso il ***** e della brecciolina presente sull’asfalto, senza che abbia avuto alcuna incidenza la condotta di guida di altro motociclo da parte dello S.”; nonchè a fronte del rigetto della questione già in sede di gravame prospettata in ordine alla possibilità di riconoscersi fede privilegiata alla relazione di servizio stilata dai due carabinieri, dalla corte di merito motivata facendo correttamente richiamo a precedenti di questa Corte (e in particolare a Cass., Sez. Un. 215 del 1999, e, da ultimo a Cass. n. 18757 del 2017), trattandosi nella specie di mera “relazione interna” con la quale “il carabiniere S. relaziona al nucleo operativo da cui dipende le modalità del verificarsi dell’incidente occorso al brigadiere D.N.” e “circa i danni riportati a mezzi dell’amministrazione di appartenenza”, e dunque di un “tipo di relazione” cui è “estranea qualsivoglia finalità certificativa e probatoria” e conseguentemente “non avente alcuna fede privilegiata”, atteso che “non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali sono atti di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2699 c.c., poichè rientrano nella previsione della norma in discorso soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge”, l’odierno ricorrente si è limitato a riproporre la propria disattesa tesi difensiva inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, senza farsi invero carico di sottoporre a critica gli argomenti dalla corte di merito posti a base della raggiunta conclusione.
Risulta a tale stregua (quantomeno) non idoneamente censurata la ratio decidendi dell’impugnata sentenza fondata sul principio, che va anche nel caso ribadito, secondo cui costituiscono atti pubblici ex art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell’esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, da tale nozione esulando gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni, sicchè non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell’allegato rilevamento tecnico descrittivo, atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all’attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute (v. Cass., 28/7/2017, n. 18757. E già Cass., Sez. Un., 9/4/1999, n. 215).
Emerge invero evidente come le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Generali Italia s.p.a.; in complessivi Euro 3.800,00, oltre a s.p.a.d., in favore del controricorrente Ministero della difesa.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021