Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.19034 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9069/2019 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA’ PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

M.M., P.F., D.V.E., G.L., D.L., R.D.;

– intimati –

nonchè da:

G.C., M.M., R.D., D.L., P.F., RA.CR., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA DELLE MILIZIE, 22, presso lo dell’avvocato GIORGIO LISERRE, rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 232/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., unitamente alle parti ricorrenti in via incidentale M.M., P.F., D.V.E., G.C., G.A., D.L. e R.D. hanno prodotto, per il tramite dell’avv. Stefano D’Ercole, atto di rinuncia congiunta ai ricorsi principale e incidentale ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dai difensori e dalle parti, il cui scambio è avvenuto a mezzo pec tra i difensori Avv. Stefano D’Ercole e Avv. Giorgio Liserre;

tutto quanto sopra visto e considerato.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il processo;

compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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