Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19039 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3942/2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. LE EUROPA 190, FUNZIONE AFFARI LEGALI di POSTE ITALIANE, presso l’avvocato PAOLA PISTILLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GIA’ UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7286/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

l’Unipol Gruppo Finanziario, s.p.a., già Unipol Assicurazioni, s.p.a., conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a., per l’accertamento del pagamento, tramite filiali, a persone diverse dai legittimi beneficiari, di assegni di traenza non trasferibili, in uno alla condanna al pagamento della somma corrispondente ai nuovi adempimenti, nei confronti degli effettivi creditori, cui la deducente era stata costretta, direttamente e con Aurora Assicurazioni s.p.a., in forza dei titoli illecitamente negoziati;

il Tribunale rigettava la domanda escludendo la violazione dell’obbligo di diligenza della convenuta negoziatrice, non essendovi evidenze di contraffazione dei titoli;

la Corte di appello riformava la decisione e accoglieva la domanda, osservando che l’apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell’assegno e la mancanza di prova in ordine a ulteriori versamenti in data anteriore alla negoziazione erano circostanze singolari che avrebbero dovuto indurre a richiedere un secondo documento d’identità munito di fotografia, ovvero una sottoscrizione per conoscenza e garanzia da parte di altri soggetti conosciuti da Poste;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Poste Italiane, s.p.a., sulla base di tre motivi;

resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni, s.p.a., già Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.;

la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c., e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, mentre Poste Italiane ha depositato memoria.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’acquisizione in copia e la trascrizione degli estremi del documento identificativo, costituito dalla carta d’identità, e del codice fiscale, in uno all’integrità del titolo, integravano la buona fede richiesta nella fattispecie, sussistendo la legittimazione cartolare e non potendo inibirsi altrimenti la fruibilità dei prodotti di Cassa Depositi e Prestiti, quali i libretti postali, non essendovi elementi di fatto per ritenere che il prenditore non fosse il beneficiario, tenuto conto che non vi era stata violazione della clausola di non trasferibilità e che l’incasso era stato differito proprio per consentire alla banca trattaria, dopo la rimessione in stanza di compensazione, l’invio di eventuali messaggi ostativi;

con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 1992,1189,1218, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che l’attendibilità del documento utilizzato per l’identificazione, l’identità cartolare tra prenditore e soggetto d’incasso in uno all’assenza di messaggi d’impagato da parte della banca trattaria, avevano determinato i presupposti per il carattere liberatorio del pagamento;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 83,artt. 1218,1227,2043,2056 c.c., dei decreti del Ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 e 26 febbraio 2004, poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che il mancato invio dei titoli mediante assicurata, idonea alla tracciatura e a bloccare gli assegni, aveva interrotto il preteso nesso causale riferito alla deducente;

Rilevato che:

i primi due motivi, come emerge anche dalle conclusioni del Pubblico Ministero, implicano questioni di competenza tabellare della Prima Sezione civile di questa Corte, cui vanno pertanto rimessi gli atti;

la Prima sezione ha affrontato fattispecie contigue: vedi, da ultimo, Cass., 19/12/2019, n. 34107 e Cass., 12/02/2021, n. 3649, che menziona Cass., 21/03/2019, n. 8047, laddove, nell’ipotesi qui in scrutinio, la decisione impugnata ha rimarcato, in particolare, l’affermata peculiarità dell’apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione degli assegni.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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