LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, preso gli Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è
rappresentato e difeso.
– ricorrente –
contro
A.C. s.r.l.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 394/1/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
RILEVATO
che:
la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), decidendo, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, sulla controversia originata dall’impugnazione da parte della A.C. s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES e IVA dell’anno di imposta 1998, riformando la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, annullava l’atto impositivo.
Il Giudice di appello, pur ritenendo legittimo il ricorso alla procedura di accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), riteneva, però, che il valore di bilancio delle rimanenze finali al 31.12.1997, assunto come valore iniziale nell’esercizio 1998, avendo scontato le relative imposte nel 1997 non era suscettibile di recupero a tassazione, verificandosi, altrimenti, una vietata doppia imposizione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto, articolando unico motivo, ricorso cui non resiste, non avendo svolto alcuna attività difensiva, la Società.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
la controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Al giudizio, iniziato anteriormente al luglio 2009, si applica, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, il termine cd. lungo di un anno, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini, per un totale di un anno e 46 giorni.
Nel caso in esame, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 23 luglio 2012, il termine ultimo per la notificazione del ricorso andava a scadere il 23 ottobre 2013.
Dal frontespizio del ricorso si evince che l’atto, notificato a mezzo Ufficiale giudiziario, è pervenuto a questo ultimo, come da datarlo dallo stesso sottoscritto, il successivo 24 ottobre, allorquando il termine per l’impugnazione era già scaduto.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, perchè tardivo, senza pronuncia sulle spese non avendo la Società svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021