LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27073/2019 proposto da:
H.E., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente a debito –
nonchè
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 30/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
FATTI DI CAUSA
1. H.E., nativo del Bangladesh, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Bologna del 30 luglio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale: i) riferì che il richiedente aveva raccontato di avere lasciato il proprio villaggio a seguito di un’alluvione che aveva distrutto le sue proprietà, recandosi a ***** a vendere frutta e che una volta presentatasi l’occasione di ritornare al villaggio, avendo il padre acquistato un terreno, era insorta una disputa con i venditori che non volevano consentire l’edificazione del lotto, all’esito della quale era scaturita una lite. Durante la stessa aveva ferito con una falce ad una mano uno degli aggressori, sicchè per paura di ritorsione si era rifugiato a ***** presso un conoscente, venendo però a sapere che era ricercato da persone vicine al soggetto ferito, sebbene gli anziani del villaggio avessero dato ragione alla sua famiglia, sicchè alla fine aveva preferito partire in aereo, dapprima recandosi in Sudan, poi in Libia fino ad arrivare nell’agosto del 2016 in Italia.; ii) ritenne inattendibile l’ H., non avendo questi compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; iii) osservò che il ricorrente ha descritto solo genericamente di ricerche da parte dei suoi aggressori anche a ***** (circostanza in un primo momento taciuta), essendo peraltro inverosimile che tale ricerca fosse avvenuta ad opera di soggetti provenienti da un villaggio rurale in una città densamente popolata. Peraltro, il paventato timore non corrispondeva alle informazioni riguardanti il suo Paese di origine per analoghe vicende; iv) opinò che la descritta inattendibilità impediva il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), mentre, quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) della medesimo articolo, l’esame delle più recenti country of origin informations (C.O.I.), specificamente indicate, non evidenziava l’attuale esistenza in Bangladesh, di una situazione di violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi; v) negò, da ultimo, anche la invocata protezione umanitaria, attese la ritenuta inattendibilità dello straniero e la insussistenza di una specifica sua situazione di vulnerabilità, non potendo, in contrario avere rilievo, di per sè, il suo percorso di integrazione in Italia, svolgendo attività lavorativa solo per brevi periodi, ed a fronte del permanere nel paese di provenienza di tutti i riferimenti affettivi e familiari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si ascrive al tribunale bolognese di aver violato le disposizioni che impongono al giudice della protezione di svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri officiosi di ampia indagine ed acquisizione documentale, malgrado l’assoluta disponibilità del richiedente a colmare eventuali lacune rispondendo a precise e puntuali domande del primo; M “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7”, perchè il suddetto tribunale non aveva valorizzato il fatto che anche ingerenze particolarmente intense nella vita familiare e privata potessero essere considerate persecutorie, così come era accaduto nel caso in esame, in cui il richiedente era stato coinvolto in una vicenda connotata da violenza e dal timore di rappresaglie da parte dei soggetti con i quali era entrato in conflitto; III) “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”, laddove il giudice di prime cure aveva negato la protezione sussidiaria in considerazione della situazione esistente in Bangladesh; IV) “violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del T.U. Immigrazione”, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
2. I motivi sono esaminabili congiuntamente, perchè evidentemente connessi, e si rivelano complessivamente inammissibili.
2.1. Giova premettere che il tribunale a quo: i) ha considerato l’ H. inattendibile, per tutto quanto si è già detto precedentemente; ii) ha proceduto all’esame della situazione socio politica del Paese (Bangladesh) di provenienza dell’odierno ricorrente, compiutamente indicando le fonti a tal fine utilizzate (cfr. pag. 5-6 del decreto impugnato); iii) ha quindi escluso, alla stregua di tale accertata situazione e delle esposte valutazioni sul descritto racconto, la riconoscibilità, in favore dell’ H., dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (non venendo in rilievo alcuno dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè, alla stregua dei compiuti accertamenti fattuali sulla situazione del Bangladesh, paese di provenienza del migrante, quello di cui alla lett. c) della medesima disposizione come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con le sentenze cd. Elgafaji e Diakitè); iv) ha negato, infine, il riconoscimento della protezione cd. umanitaria, non ravvisando, tra l’altro, in capo al ricorrente, la sussistenza di una specifica sua situazione di vulnerabilità, nè rilevando, in contrario, di per sè, il suo percorso di integrazione in Italia.
2.2. Questa Suprema Corte, poi, ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato), come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014; li) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto Decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c) del medesimo decreto, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità. Va solo rimarcato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione;
sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando (ma tale ipotesi non è stata minimamente dedotta nell’odierna fattispecie) costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. In altri termini, e più specificamente, colui che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile.
2.2.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018).
2.3. In relazione alla invocata protezione umanitaria (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), inoltre, la corrispondente censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità non rilevata dal giudice di merito: vulnerabilità che deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.
2.3.1. Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione in Italia, in difetto di elementi di comparazione di segno negativo, che evidenzino una compromissione dei diritti umani che attenderebbe l’immigrato in caso di ritorno in patria. Questa Corte, infatti, ha chiarito (cfr., ex aliis, Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 4320 del 2020) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
2.3.2. Non può, dunque, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 4320 del 2020; Cass. n. 17072 del 2018).
2.4. In definitiva, quanto oggi esposto da H.E., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, dovendosi regolare le spese del presente giudizio, in base al principio di soccombenza, secondo la liquidazione compiuta in dispositivo.
Atteso la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ed in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, occorre dare atto, che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per 11 ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021