Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19049 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10967/2016 proposto da:

D.M.M., D.M.A., D.M.C., D.M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAPINIANO N. 42, presso lo studio dell’avvocato GLORIA MARTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO GRANIERO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 260/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 Di.Ma.An., in qualità di possessore di un terreno agricolo di proprietà dell’E.R.S.A.C. – sito in agro di *****, di ha 0.34.74, riportato in catasto al fol. *****, p.lle ***** (comprensivo di tre fabbricati rurali) – convenne in giudizio l’ente concedente per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenza che tenesse luogo del contratto di trasferimento della proprietà, previo versamento del prezzo stabilito nelle deliberazioni di assegnazione del fondo n. 7412 del 16 dicembre 1998 e n. 7427 del 5 febbraio 1999.

1.1. L’E.R.S.A.C. resistette alla pretesa eccependo sia l’inidoneità della Delib. assegnazione del fondo a costituire titolo per l’esercizio dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c., in mancanza di un ulteriore provvedimento amministrativo di accertamento della sussistenza dei requisiti per il trasferimento della proprietà, sia l’avvenuta revoca dell’assegnazione giusta Delib. 14 giugno 2005, n. 8674.

1.2. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1902 del 2008, rigettò la domanda.

2. Il giudizio di secondo grado, introdotto dal D.M., interrotto per estinzione dell’ERSAC, e quindi riassunto nei confronti della Regione Campania, succeduta al predetto Ente, è stato definito dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza pubblicata il 15 aprile 2015, di rigetto del gravame.

2.1. Secondo la Corte territoriale, il rapporto di complementarietà sostanziale esistente tra i fondi oggetto di assegnazione non incideva sui relativi procedimenti, che rimanevano distinti, sicchè l’avvenuto riscatto del podere principale – oggetto di assegnazione nel 1965 – a seguito del pagamento delle annualità previste, non riverberava effetti sul secondo procedimento, che riguardava l’assegnazione del fondo “pertinenza”, avvenuta nel 1998 e revocata nel 2005, prima che il D.M. avesse corrisposto il relativo prezzo.

La Corte d’appello ha ritenuto, infine, insussistenti i presupposti per la disapplicazione del provvedimento di revoca.

3. D.M.C., D.M.M., D.M.A. e D.M.L., eredi di Di.Ma.An., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo. Non ha svolto difese in questa sede la Regione Campania.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 379 del 1967, art. 1,L. n. 386 del 1976, art. 10 e L. n. 2248 del 1865, art. 5, i ricorrenti contestano la decisione della Corte d’appello in quanto basata sull’erroneo convincimento dell’esistenza di due distinti procedimenti di assegnazione, di cui il secondo non ancora perfezionato per effetto del mancato pagamento del relativo prezzo, e quindi interrotto dalla revoca dell’assegnazione.

In senso contrario, i ricorrenti evidenziano che i due fondi erano stati consegnati unitariamente al loro dante causa e che era pacifico il carattere di accessorietà che connotava l’appezzamento integrativo rispetto al podere principale, donde la duplice conseguenza che l’assegnazione dell’unità integrativa si era perfezionata con l’avvenuto pagamento delle quindici annualità del prezzo dell’unità principale, e che il provvedimento di revoca dell’assegnazione era illegittimo, in quanto emesso a procedimento amministrativo di assegnazione ormai esaurito, e doveva essere disapplicato.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Pur non essendo condivisibile l’affermazione della Corte d’appello in ordine alla duplicità dei procedimenti – non predicabile a fronte della natura pacifica di “bene” complementare del fondo oggetto di controversia, e del legame funzionale con il fondo già riscattato – nondimeno il D.M. non aveva pagato il prezzo fissato una tantum per il fondo complementare (Euro 37 361.551) e, pertanto, non era diventato proprietario del fondo complementare quando l’Ente concedente aveva disposto la revoca dell’assegnazione.

2.2. In siffatto contesto si deve ritenere che la revoca sia stata disposta legittimamente, in situazione di pienezza di poteri da parte dell’Ente concedente e che, trattandosi di provvedimento che riguarda direttamente l’oggetto del procedimento, non possa essere disapplicato dal giudice ordinario.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo, e non di una situazione giuridica che assumerebbe i connotati del diritto soggettivo solo a seguito della rimozione dell’atto amministrativo (ex plurimis, Cass. Sez. U. 21/12/2018, n. 33212), come avvenuto nel caso di specie, nel quale il D.M. era soltanto assegnatario del fondo complementare al momento in cui è intervenuta la revoca dell’assegnazione, e la revoca ha impedito il perfezionamento dell’acquisto.

La disapplicazione invocata dai ricorrenti si risolverebbe nella rimozione dell’atto amministrativo, in contrasto con i limiti ai quali soggiace il sindacato del giudice ordinario sull’azione della pubblica amministrazione.

3. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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