LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18087/2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell’avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MANGIAPANE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DELLA DOTT.SSA T.P. & C.
S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1265/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, comparso con delega scritta dell’avvocato MARIO MANGIAPANE, difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 24 giugno 2008 l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento proponeva opposizione avverso il Decreto n. 513 del 2008, con cui il Tribunale di Agrigento le aveva ingiunto il pagamento di Euro 12.575,04 in favore del Laboratorio di analisi cliniche Dott.ssa T.P. & C. s.n.c. (di seguito, Laboratorio), quale corrispettivo per prestazioni c.d. extra budget eseguite nel mese di *****.
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità della procura alle liti del procuratore della parte opposta, ha anzitutto ritenuto che il credito non fosse ancora liquido ed esigibile al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 1414/2010 ha quindi revocato il decreto, pure emesso in riferimento a voci di debito insussistenti; rilevato che nelle more del giudizio di opposizione il credito dell’opposto era divenuto liquido ed esigibile, ha poi comunque condannato l’opponente al pagamento della somma di Euro 12.575,04.
2. Contro tale sentenza proponeva appello l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, sostenendo con il secondo motivo di gravame che il Laboratorio non aveva diritto agli emolumenti, in quanto aveva esaurito il budget ad esso assegnato e, in base al Decreto Assessore regionale alla sanità 22 novembre 2007, vi era il divieto per l’Azienda sanitaria di procedere alla liquidazione del fatturato per le prestazioni extra budget; il Laboratorio faceva valere appello incidentale, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 31 agosto 2015, n. 1265, in parziale accoglimento del gravame principale rideterminava la somma dovuta dall’Azienda appellante in Euro 10.060,03.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.
Resiste con controricorso il Laboratorio, anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto il conferimento della procura è privo di data.
La causa, inizialmente assegnata alla trattazione in Camera di consiglio, è stata rinviata alla pubblica udienza con provvedimento del 14 luglio 2020.
Il controricorrente ha depositato memoria prima dell’adunanza in Camera di consiglio e prima della pubblica udienza.
CONSIDERATO
Che:
1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione relativa alla mancanza di data della procura, rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso” (così Cass. 34259/2019).
2. Il ricorso è articolato in un motivo (vi è l’indicazione di un secondo motivo, ma si tratta della richiesta a questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2).
Il motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 633 c.p.c. e segg., violazione e falsa applicazione della normativa regolamentare di cui ai decreti dell’assessore alla sanità della regione siciliana n. 2594 del 22/11/2007 e n. 912 del 21/4/2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: il giudice d’appello, nel ritenere legittima la pretesa creditoria del Laboratorio, ha omesso di considerare che la determinazione del budget assegnato alla struttura è avvenuta attraverso un procedimento di negoziazione/assegnazione il cui iter è stato documentato dal ricorrente in primo e in secondo grado, così che non risponde al vero l’affermazione del giudice secondo cui la doglianza relativa all’avvenuta negoziazione per la rideterminazione del budget 2007 costituisce una allegazione di fatto proposta per la prima volta in appello; comunque, la remunerazione delle prestazioni extra budget sì pone in deroga al divieto posto dal Decreto Assessorato n. 2594 del 2007, divieto che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto non applicabile.
Il motivo è fondato. Questo è l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’appello:
a) la doglianza relativa all’avvenuta negoziazione per la rideterminazione del budget 2007, di cui all’art. 3 del decreto dell’assessorato, costituisce allegazione in fatto proposta per la prima volta in appello;
b) in mancanza di prova del perfezionamento di tale negoziazione, alla fattispecie va applicato il budget provvisorio calcolato con le modalità di cui al Decreto n. 2594 del 2007, art. 5, ossia che “resta fermo in via transitoria per il corrente esercizio finanziario il budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2007 corrispondente all’importo liquidato nell’anno 2005 decurtato dell’8%”; quindi, essendo il fatturato del Laboratorio stato nel 2005 pari ad Euro 102.027,26, il fatturato del 2007 è pari ad Euro 93.865,08;
c) è vero che del Decreto n. 2594 del 2007, art. 4, dispone il divieto di procedere alla liquidazione del fatturato eventualmente presentato per prestazioni in extra budget, ma la norma deve essere letta unitamente al successivo art. 5, che consente la liquidazione delle prestazioni – tenuto conto delle decurtazioni per gli extra budget – effettuate fino al 14 dicembre 2007, data della pubblicazione del decreto;
d) dato che le prestazioni oggetto di causa sono relative al mese di *****, l’importo oggetto del decreto ingiuntivo rientra interamente nell’extra budget e il rimborso va riconosciuto al Laboratorio, seppure in misura ridotta dovendosi applicare la decurtazione del 20% e quindi limitatamente all’importo di Euro 10.060,03.
Il primo passaggio del ragionamento è erroneo. L’allegazione dell’avvenuta negoziazione per la rideterminazione del budget 2007 non è inammissibile perchè proposta per la prima volta in appello. In primo grado, in risposta alla deduzione del Laboratorio circa l’avvenuta rideterminazione unilaterale del budget (v. la comparsa di risposta in opposizione, p. 2), l’Azienda sanitaria nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 (v. p. 2 dell’atto) ha precisato di avere convocato per negoziare la rideterminazione del budget le singole strutture accreditate, compreso il Laboratorio, invitato con telegramma del 26 maggio 2008; e che a fronte della sua mancata presentazione è stata poi comunicata l’assegnazione del budget con nota del 18 giugno 2008 (insieme alla memoria l’Azienda sanitaria ha depositato i relativi documenti, presenti nel fascicolo di primo grado).
D’altro canto il Tribunale, nella pronuncia di primo grado, ha affermato – con affermazione che non è stata oggetto di specifica impugnazione – che “dalla produzione dell’opposta si ricava che a ottobre 2007 il Laboratorio aveva esaurito il budget 2007, sia quello assegnato in via provvisoria (indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo in Euro 90.000), sia quello assegnato in via definitiva pari a Euro 101.216,33”.
Ci troviamo pertanto di fronte a un budget rideterminato per il 2007 (in via provvisoria e poi in via definitiva), rispetto al quale trova applicazione del Decreto Assessore sanità della regione siciliana 22 novembre 2007, n. 2594, art. 4, secondo cui “rispetto ai budget rideterminati per il 2007 è fatto divieto in ogni caso alle aziende sanitarie di procedere alla liquidazione del fatturato eventualmente presentato dalle strutture preaccreditate per prestazioni in extra budget; è consentito a tali strutture, ove abbiano richieste di attività assistenziali extra budget, di fornire le medesime con tariffe sociali corrispondenti agli importi tariffari abbattuti del 60%, per cui l’onere per l’assistito che ritiene di scegliere quella struttura sarà pari al 40% dell’importo tariffario”.
Secondo la Corte d’appello il divieto di cui all’art. 4 va letto unitamente al successivo art. 5, il cui disposto comporterebbe il riconoscimento al Laboratorio del rimborso della somma oggetto del decreto ingiuntivo, sia pure decurtata del 20%.
La conclusione non è corretta. Il menzionato art. 5 dispone infatti che ” in fase di applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti, qualora nel corso dell’anno 2007 le strutture preaccreditate abbiano prodotto un fatturato che va remunerato, secondo le disposizioni del tempo vigenti, con importi maggiori, le medesime hanno titolo alla liquidazione, tenuto conto delle decurtazioni per gli extra budget, delle prestazioni effettuate fino alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della regione siciliana del presente decreto”.
La Corte d’appello, nella sua interpretazione, ha fatto leva sulla seconda parte del periodo, per cui le strutture preaccredidate hanno titolo alla liquidazione delle prestazioni effettuate, trascurando la prima parte, per la quale tale diritto spetta unicamente alle strutture preaccreditate che abbiano prodotto un fatturato che va remunerato, secondo le disposizioni vigenti, con importi maggiori.
Ora, tale presupposto non è stato oggetto di accertamento da parte del giudice d’appello, che non ha considerato che in base alla sentenza di primo grado (v. supra) al Laboratorio controricorrente per il 2007 è stato assegnato in via definitiva un budget pari ad Euro 101.216,33 e che d’altro canto – è stessa sentenza impugnata ad affermarlo a p. 6 – nel 2005 aveva avuto un fatturato pari a Euro 102.027,26.
3. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo, che dovrà da un lato considerare che la ricorrente aveva invitato il Laboratorio a negoziare la rideterminazione del budget e dall’altro lato verificare la sussistenza del presupposto cui l’art. 5 del Decreto subordina il diritto alla liquidazione dell’extra budget. Va precisato che non rilevano, per la decisione della presente causa” precedenti di questa Corte relativi a vicende sovrapponibili a quella in esame, che hanno visto come controparte l’Azienda sanitaria ricorrente (si vedano, in particolare, Cass. 16924/2017, ove il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità delle censure; Cass. 26809/2017, che ha rigettato il ricorso per mancato assolvimento dell’onere della prova circa il superamento del budget; Cass. 15224/2020, che ha dichiarato il ricorso inammissibile perchè privo di interesse, ma che ha sottolineato, sia pure in un obiter dictum, “l’evidenza che al di fuori del sistema del budget il credito delle strutture accreditate al servizio sanitario regionale non sopravvive”, richiamando quanto affermato da questa Corte (v., da ultimo, Cass. 27608/2019).
Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021