LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13622-2020 proposto da:
BUSTESE RISARCIMENTI DI M.M. E C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MISSORI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2593/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che con ordinanza del 12/10/2020, n. 21961 la Prima Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ai sensi della L. fall., art. 43, comma 3;
ritenuto che la questione posta all’attenzione del massimo organo nomofilattico implica l’esame della problematica legata alla conoscenza legale dell’evento interruttivo.
RITENUTO
che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021