Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19087 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 31232-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 360/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE M.M. propone ricorso articolato in un unico motivo avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 360 del 28/3/2019, che all’esito dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese processuali nell’importo di Euro 225,00 operata dal consigliere designato in sede di ingiunzione, in quanto in linea con il disposto del D.M. n. 55 del 2014, artt. 19 e 4.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, e del D.M. n. 37 del 2018, assumendosi che la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte distrettuale sia inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, dovendosi far riferimento alla Tabella 12 per i giudizi dinanzi alla Corte d’Appello e non alla Tabella 8 per i procedimenti monitori, ed in ogni caso, risultando la liquidazione di un compenso di soli 225,00 praticamente simbolica e non consona al decoro professionale. Il motivo è inammissibile.

Si ha riguardo alla liquidazione del compenso per la fase monitoria L. n. 89 del 2001, ex art. 3, del procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di durata ragionevole del processo. A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della Corte d’appello o di un magistrato della Corte a tal fine designato (a differenza dell’opposizione di cui alla medesima legge, art. 5-ter, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione il D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12 allegata, da regolare in base agli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. n. 26851 del 2016) si applica lo stesso D.M., Tabella 8, per i procedimenti monitori (Cass. n. 16512 del 2020).

Tale Tabella in relazione alle domande di valore da Euro O ad Euro 5.200,00 (quale quella oggetto di causa) stabilisce il compenso unico di Euro 450,00, riducibile pertanto, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 19 (nella formulazione applicabile ratione temporis), “in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”, e dunque fino ad Euro 225,00.

A tal fine deve ribadirsi quanto affermato da Cass. n. 16392 del 2016, e cioè che nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purchè non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà (nel caso di cui al citato precedente, D.M. n. 140 del 2012, ex art. 9) anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Nulla a disporre per le spese, avendo il Ministero depositato atto di costituzione solo in vista dell’eventuale discussione orale.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273 del 2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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