LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19631-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 37/2013 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
RILEVATO
che con sentenza n. 37/30/13 pubblicata il 19 marzo 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto in parziale accoglimento dell’appello proposto da D.V.S. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza n. 68/10/11 che aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale era stata recuperata a tassazione la somma di Euro 372.182,00 per l’anno d’imposta 2005, determinava il reddito imponibile in questione nella inferiore misura di Euro 145.738,40;
che la Commissione tributaria regionale, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto che la movimentazione bancaria del conto corrente intestato a D.V.S. per Euro 311.462,00, riferita dagli stessi accertatori quale reddito da capitale, doveva beneficiare della tassazione favorevole prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, ad evitare la doppia imposizione in capo alla società ed al socio, ed essere tassata quindi per la parte corrispondente al 60% non essendo necessari ulteriori incombenti da parte del contribuente;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che D.V.S. resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto molteplici profili.
CONSIDERATO
che va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è infondata. Il ricorso, infatti, è specifico contenendo puntualmente il suo motivo ed indicando le somme a cui il motivo stesso si riferisce, cioè la somma oggetto di tassazione e la contestata motivazione della tassazione; nè è fondata la deduzione di novità della questione sollevata nel ricorso in quanto l’errata applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, è proprio quella posta a fondamento della decisione impugnata;
che con l’unico motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 47, comma 1, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume che detta norma applicata dal giudice dell’appello è finalizzata ad evitare la doppia imposizione del medesimo reddito in capo al socio ed in capo alla società mentre, nel caso in esame, non vi sarebbe stata alcuna doppia imposizione non essendo neppure nota la società a cui si riferiscono gli utili percepiti dal contribuente;
che il motivo è fondato. L’operatività del divieto della doppia imposizione stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, postula la reiterata ed effettiva applicazione della medesima imposta in dipendenza del medesimo presupposto; tale condizione non sussite in caso di duplicità meramente economi-cadi prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza con la tassazione del reddito sia delle persone giuridiche sia delle persone fisiche derivante dalla partecipazione al capitale di una società commerciale, che si caratterizzano tra loro per una diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (conf. Cass. 12 giugno 2002, n. 8351); ciò vale, a maggior ragione, nel caso in esame in cui non è dato neppure conoscere l’effettivo versamento di imposte da parte della società, in assenza di qualsiasi dichiarazione al riguardo;
che pertanto la sentenza impugnata che ha fatto erronea applicazione di detto art. 67, va cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021