Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19109 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15245-2019 proposto da:

I.A., in proprio nonchè nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MATTONATO n. 3, presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 620/02/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da I.A. contro l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008.

Secondo la CTR la notifica del ricorso introduttivo, affidata dal contribuente al servizio di posta privata, era inesistente, in quanto effettuata fuori termine(atto impositivo notificato il 18.12.2013, istanza di accertamento con adesione che aveva determinato lo spostamento del termine di decadenza originario -16.2.2014- al 17 maggio 2014, ricorso alla CTP consegnato il 19.5.2015 e pervenuto all’agenzia il 20.5.2014) e relativo ad atto anteriori all’entrata in vigore della I.n. 124/2017 che aveva liberalizzato i servizi postali.

A fronte della decisione della CTR lo I. ha proposto ricorso per cassazione, pure depositando memoria. La parte intimata non si è costituita.

Il ricorrente deduce la violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 3 e 5, art. 21, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4. Avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere l’inesistenza della notifica. Premesso che l’avviso di accertamento era stato notificato il 30.12.2013 e che, in seguito all’istanza di accertamento con adesione, il termine di impugnazione (pari a giorni 60 più 90) andava a scadere il 20.5.2015, il ricorrente rileva di avere consegnato l’atto di impugnazione al servizio di poste private il 19.5.2014, aggiungendo che il plico era stato consegnato all’Agenzia delle entrate il 3.6.2014 e dunque il primo giorno successivo di apertura dell’ufficio, coincidendo il 30 maggio con la festività del Santo Patrono della città di Potenza, il 31 maggio e l’1 giugno con i giorni di sabato e domenica ed il 2 giugno con la festività nazionale. La CTR avrebbe dato luogo ad un vizio di ultrapetizione nel ritenere che il termine di impugnazione dell’atto non scadesse il 19 maggio 2014, come era pacifico fra le parti. Aggiunge che la notifica non poteva dirsi affetta da insistenza, applicandosi la disciplina in tema di notifica diretta.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Ora, nel caso di specie, assume valore dirimente nel caso di specie la circostanza dell’acclarata tardività del ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso l’atto notificato il 18.12.2013 che, secondo la CTR, è stato affidato all’agenzia di recapito privata il 19 maggio 2014, epoca che secondo lo stesso ricorrente coincideva con ultimo giorno utile per la notifica del ricorso, invece avvenuta il 20 maggio 2014, per stessa ammissione del ricorrente-v. memoria in atti-.

Orbene l’assemza di poteri certificatori da parte del’agenzia di poste private, all’epoca della notifica, impedisce di considerare tempestiva la notifica anche a voler considerare che la scadenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione, con le aggiunte collegate all’attivazione del procedimento di istanza per adesione dell’istanza di adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5-6 e della sospensione per legge pari alla durata di 90, scadendo il 17 maggio 2014, sarebbe stato postergato al 19 maggio successivo, essendo il giorno 17 coincidente con un sabato.

In questa prospettiva, l’accertamento compiuto dalla CTR in ordine all’epoca della consegna dell’atto all’Agenzia di recapito privato e alla data di consegna da parte dell’agente del servizio postale dello stesso all’Agenzia in data 20 maggio 2014 rende comunque irrilevante la censura proposta dalla ricorrente, essendo conclamato che il termine di impugnazione scadeva il giorno 19 maggio 2014. E non può revocarsi in dubbio che tale questione, attenendo alla tempestività del ricorso introduttivo, andava esaminata ex officio dal giudice, non risultando dunque corretta la prospettata censura di ultrapetizione, rimanendo assorbita l’ulteriore questione relativa alla legittimità della notifica dell’atto giurisdizionale a mezzo poste private in epoca anteriore al settembre 2017, affrontata dalle Sezioni Unite civili di questa Corte con la sentenza n. 299/2020 ed al quale la stessa CTR, esponendo un’ulteriore giustificazione alla sua decisione, aveva fatto riferimento.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto conto dell’intervento nomofilattico di recente intervenuto da parte delle Sezioni Unite civili.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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