LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26509/2014 R.G., proposto da:
S.A. e D.M., rappresentati e difesi dall’Avv. Gianfranco D’Andrea e dall’Avv. Sergio Celentano, con studio in Foggia, elettivamente domiciliati presso l’Avv. Bruno Matarazzo, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrenti –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia il 18 marzo 2014 n. 633/25/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 19 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
– che il ricorso proposto dai contribuenti non è stato notificato all’agente della riscossione (“FOGGIA EQUITALIA SUD S.p.A.”), il quale, pur essendo stato parte dei giudizi di merito, non si è, comunque, costituito sua sponte nel presente procedimento;
– che, nelle more, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, convertito – con modificazioni – nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, con decorrenza dall’1 luglio 2017, ha disposto lo scioglimento, l’estinzione e la cancellazione dal registro delle imprese (senza l’esperimento di alcuna procedura liquidatoria) delle società del Gruppo “EQUITALIA” (comma 1), ed ha stabilito che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sia attribuito all’Agenzia delle Entrate e sia svolto a mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ente pubblico economico di nuova istituzione) (comma 2), la quale subentra, “a titolo universale”, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo “EQUITALIA” ed assume la qualifica di agente della riscossione (comma 3);
– che, qualunque sia la ricostruzione della tipologia di successione ai precedenti agenti della riscossione da parte della neo-istituita Agenzia delle Entrate – Riscossione (che la giurisprudenza di questa Corte, nonostante la lettera del D.L. n. 22 ottobre 2016 n. 193, art. 1, comma 3, convertito – con modificazioni – nella L. 1 dicembre 2016 n. 225, propende a qualificare come “successione a titolo particolare”: Cass., Sez. 5, 15 giugno 2018, n. 15869; Cass., 9 novembre 2018, n. 28741; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1992; Cass., Sez. 6, 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2020, n. 2087), l’originario difetto di integrità del contraddittorio impone che si ordini in via preliminare la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale è subentrata ex lege all’agente della riscossione.
RITENUTO
– che, pertanto, occorre rinviare il procedimento a nuovo ruolo ed assegnare a S.A. e D.M. il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
1. assegna a S.A. e D.M. il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
2. rinvia il procedimento a nuovo ruolo;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021