Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19111 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9764-2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, al VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Roma rigettò il ricorso proposto da D.A., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento della Commissione territoriale con cui gli era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e delle protezioni sussidiaria ed umanitaria.

Con sentenza emessa il 7.1.2020 la Corte territoriale ha rigettato l’appello dell’Abdoulaie, osservando di non poter esaminare i motivi di gravame non essendo stati depositati il provvedimento impugnato e il verbale d’audizione del richiedente innanzi alla Commissione, ciò nonostante l’invito al deposito formulato al ricorrente.

D.A. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia l’omesso esame dei motivi d’appello, non avendo la Corte territoriale valutato il fascicolo di primo grado, pervenuto nel corso del giudizio, come desumibile dalla lista degli adempimenti compiuti, nè rimesso la causa sul ruolo per l’acquisizione del suddetto fascicolo.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo i giudici di merito escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della situazione socio-politica del Senegal, desumibile dall’ultimo rapporto di Amnesty International, caratterizzata dalla violazione di diritti fondamentali delle persone e dall’operare di gruppi terroristici.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è apparente, priva di qualunque confutazione delle critiche oggetto dell’appello.

Il quarto motivo deduce l’omesso esame della condizione personale del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la Corte d’appello non ha esaminato le fonti informative circa la situazione generale del paese d’origine dell’istante, ritenendo inesistente la condizione di vulnerabilità.

Il primo motivo è fondato. Va osservato che, in tema di protezione internazionale nel giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, qualora il ricorrente non abbia allegato al ricorso introduttivo il provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, il Tribunale deve richiederlo, ai sensi dell’art. 738 c.p.c., comma 3, al ricorrente, ovvero alla stessa commissione territoriale, sempre che il ricorrente abbia specificatamente indicato gli estremi del provvedimento al fine della sua corretta individuazione ed i dati fattuali necessari ai fini dello scrutinio circa la tempestività del ricorso. (Cass., n. 2763/2021).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione per il mancato deposito del provvedimento della Commissione e del verbale d’audizione del richiedente innanzi ad essa, non ostante l’invito al ricorrente a produrre tali documenti.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la sentenza impugnata non è condivisibile nella parte in cui ha pronunciato il rigetto dell’appello per la mancata prova della produzione del provvedimento della Commissione territoriale, considerato che tale prova era costituita dalla precisa indicazione dei dati identificativi dell’atto impugnato contenuta nel ricorso introduttivo. Inoltre, va evidenziato che l’oggetto del giudizio di cui al D.Lgs. n. 35 del 2006, art. 35bis, è il diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere la prestazione invocata, e tale giudizio non può limitarsi all’annullamento del diniego amministrativo, ma deve pervenire ad una decisione nel merito circa la spettanza o meno dei tale diritto (Cass., n. 17318/09; n. 20492/2020).

Pertanto, attesa la particolare connotazione del giudizio in esame, in conformità dei principi esposti, la Corte territoriale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il provvedimento della commissione e il verbale d’audizione del richiedente, non escludendo tale dovere il fatto che il ricorrente, seppure invitato a ciò nel corso del giudizio, non abbia prodotto i suddetti documenti.

Gli altri motivi, contenenti la censura della decisione della Corte territoriale, sono assorbiti dall’accoglimento del primo sulla questione procedurale.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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