Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19112 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9964-2020 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

I.V., cittadino della Nigeria, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale con cui gli era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e delle protezioni sussidiaria ed umanitaria. Al riguardo, la Commissione respinse la domanda sul rilievo che la vicenda posta a base dell’espatrio non era credibile e non trovava riscontro nelle fonti (il ricorrente aveva narrato: di essere scappato dal suo paese perchè non voleva aderire ad una setta, essendo stato minacciato e percosso per il suo rifiuto, rilevando di aver denunciato, senza sviluppi; di essere prima arrivato in Libia e poi in Italia; di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso); le dichiarazioni rese dal ricorrente erano intrinsecamente inattendibili, in quanto il gruppo settario cui aveva fatto riferimento- e di cui non erano stati forniti dettagli-era diffuso solo all’interno delle Università; comunque, i fatti riferiti dal ricorrente non erano riconducibili alle fattispecie persecutorie legittimanti lo status di rifugiato; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, in mancanza di un rischio concreto per il ricorrente di subire trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, mentre dai report esaminati non si desumeva nel paese d’origine del ricorrente una situazione generalizzata di violenza derivante da conflitto armato; era da escludere anche la protezione umanitaria in quanto non emergeva alcuna effettiva forma di stabile d’integrazione in Italia.

I.V. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo il Tribunale ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente, omettendo di accertare l’effettiva esistenza della setta citata dall’istante- considerando che da varie fonti era desumibile la diffusione di varie sette in Nigeria- e la possibilità che da tale situazione derivasse un pericolo concreto in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ai fini della protezione umanitaria, avendo il Tribunale omesso l’analisi della situazione socio-economica della Nigeria e della attuale condizione del ricorrente, comparata con quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio, sicchè la motivazione del Tribunale era da considerare apparente.

Il terzo motivo deduce la violazione, ovvero l’omessa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 10 Cost., in ordine al mancato riconoscimento del permesso umanitario nonchè l’omessa comparazione tra la situazione attuale e quella in cui il ricorrente verserebbe in caso di rimpatrio, e l’omesso esame delle fonti informative sulla situazione socioeconomica della Nigeria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente ad un riesame dei fatti inerenti alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, considerando altresì che il Tribunale ha evidenziato che la setta cui quest’ultimo ha fatto riferimento risulta operativa solo all’interno delle Università, come già emerso innanzi alla Commissione territoriale;

pertanto, il Tribunale ha compiuto l’accertamento sulla questione dedotta relativa all’operatività delle sette in Nigeria. Il secondo e terzo motivo- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- riguardanti il riconoscimento della protezione umanitaria, sono inammissibili. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., n. 4455/18; n. 3968/21).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato l’insussistenza di ogni forma d’integrazione del ricorrente in Italia ed escluso l’allegazione di indici di vulnerabilità, con motivazione incensurabile in questa sede, per cui è irrilevante il riferimento all’omessa comparazione tra la situazione attuale del ricorrente con quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Nulla per le spese di giudizio, considerato che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, che non è stata celebrata, senza depositare il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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