Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19114 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9514-2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO FRANCESCHETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NUVOLERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANELLI, lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE COREA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2525/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato

– che il sig. M.P. ricorre per la cassazione della sentenza del tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui interposto avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, che aveva, a propria volta, dichiarato inammissibile la sua opposizione ad un verbale di contestazione di violazioni del Codice della Strada;

– che il tribunale ha argomentato che, soggiacendo il giudizio al rito del lavoro, secondo il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, l’appello – proposto con citazione (anzichè con ricorso) – era tardivo, essendo stato notificato, ma non depositato, entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., spirato, compresa la sospensione feriale, il 16 novembre 2015.

– che il ricorso si fonda su due motivi;

– che il Comune di Nuvolera, in persona del sindaco pro tempore, ha presentato controricorso;

– che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 gennaio 2021, per la quale non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342,359,324,325 e 326 c.p.c., del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 22,22 bis e 23, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo applicabile il rito del lavoro nel grado di appello delle cause di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada;

– secondo il ricorrente l’ambito applicativo della disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, che appunto prevede l’applicazione del rito del lavoro, sarebbe circoscritto al giudizio di opposizione di primo grado, mentre l’appello seguirebbe la disciplina del rito ordinario di cui agli artt. 341 ss. c.p.c.;

– che il motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima; non può infatti trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, il cit. D.Lgs., art. 4, comma 5, riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello (Cass. 19298/17).

– che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice d’appello liquidato in favore dell’ente appellato la somma di Euro 200,00 a titolo di esborsi, ancorchè il detto ente – in quanto convenuto – non avesse sostenuto alcun esborso nel corso del giudizio di appello; che il motivo appare inammissibile perchè pone una questione di fatto, relativa al sostenimento di esborsi da parte del Comune nel giudizio di appello, che non può formare oggetto di accertamento in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. ord. n. 29404/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 510, oltre Euro 100 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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