LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26577-2019 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA FIOCCHI;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO BONOMI, PAOLO GIUDICI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 995/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato:
– che la sig.ra A.F. ricorre per la cassazione della sentenza n. 995/2019 della corte d’appello di Brescia che, riformando la pronuncia di primo grado, l’ha dichiarata erede del padre Ai.Fe., in accoglimento della domanda del creditore di quest’ultimo, sig. A.G.;
– che la corte di appello ha fondato la propria decisione sul rilievo che il 21 giugno 2017, data di notifica del ricorso ex art. 481 c.c. proposto da. A.G., la sig.ra A.F. aveva già accettato l’eredità paterna, in quanto con comparsa depositata il 19 novembre 2010, si era costituita nel giudizio promosso nei confronti del padre, nelle more deceduto, dichiarando di costituirsi “quale erede del compianto padre”; che la corte territoriale ha altresì argomentato che l’atto di riassunzione vale come atto di accettazione tacita dell’eredità e che, in virtù del principio semel heres semper heres, l’accettazione è atto definitivo e immodificabile;
– che il ricorso si fonda su un solo motivo;
– che il sig. A.G. ha presentato controricorso;
– che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 gennaio 2021, per la quale il controricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
– che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte d’appello ribaltato la pronuncia del giudice di prime cure senza che alcun elemento nuovo fosse addotto in sede di gravame, dando rilievo, in mancanza di idonea motivazione sul punto, ad un mero comportamento fattuale della sig.ra A., ossia l’aver provveduto alla riassunzione del giudizio a seguito della morte del padre, che non costituisce piena prova della volontà di accettare l’eredità paterna;
– che l’unico mezzo di ricorso (rubricato con riferimento al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, per mancata articolazione di specifiche censure riconducibili ad alcuno dei numeri dell’art. 360 c.p.c. nel testo (applicabile ratione temporis) attualmente vigente. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr. Cass. 11603/18).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021