LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 837-2020 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA LUNGARETTA 151, presso lo studio dell’avvocato P. GIANFRANCO, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
J.F., J.G., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MAURIELLO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2825/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:
– P.F. citò in giudizio i comproprietari di un fondo asservito da una servitù di scarico di acque luride in favore del di lui fondo, al fine di ottenere il trasferimento della servitù in luogo diverso del fondo servente;
– il Tribunale disattese la domanda e la Corte d’appello rigettò l’impugnazione del P. condividendo il giudizio del primo Giudice che, affermato il notevole vantaggio per il richiedente aveva reputato sussistere preclusivo danno al fondo servente e nel regolare le spese a carico dell’appellante condannò costui al rimborso anche in favore J.V. e C.T.;
considerato, in via di preliminarietà, che l’istanza di rinvio, a parte depositata dal ricorrente, al fine di consentirgli acquisizione della relazione del ctu, da depositare in questa sede, è, all’evidenza, palesemente inammissibile trattandosi d’istanza irrituale e tardiva, diretta all’acquisizione di documento, che, peraltro, sempre tardivamente, in violazione dell’art. 372 c.p.c., il P. ha allegato alla memoria;
ritenuto che P.F. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che R.A., J.F. e J.G. resistono con controricorso;
considerato che i primi due motivi, fra loro correlati, con i quali il ricorrente denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè “violazione, falsa ed errata applicazione” dell’art. 12 preleggi, dei “principi generali in tema di interpretazione delle leggi, dei principi regolatori delle attività anche di ufficio dei giudici”, degli artt. 112,113,115,116 e 132 c.p.c., e dell’art. 1068 c.c., assumendo che la Corte locale non aveva adeguatamente tenuto conto delle risultanze di causa e, in particolare, della relazione e dei chiarimenti del ctu, dai quali emergeva nitidamente che la modifica sarebbe stata sicuramente vantaggiosa, al contrario che dannosa, per il fondo servente, non supera il vaglio d’ammissibilità per il concorrere d’una pluralità di ragioni:
a) il ricorrente propone censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, siccome si trae inequivocamente dal contenuto della decisione, tale da fare escludere la ipotesi di una giustificazione motivazionale meramente apparente;
b) il ricorso è, inoltre, palesemente aspecifico, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non essendo questa Corte stata posta in condizione di conoscere gli atti sui quali il ricorso si fonda, costituiti dalla relazione del CTU e dai chiarimenti dal medesimo resi al giudice;
c) la critica, nella sostanza, appare inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);
d) attraverso la denunzia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente mira al raggiungimento dello scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione delle predette norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);
considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione degli artt. 92,100,132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c., per avere la Corte di Napoli condannato immotivatamente lo stesso a rifondere le spese legali in favore di J.V. e C.T., “contro i quali l’appellante non aveva e non ha svolto alcuna domanda nè loro avevano alcun interesse da tutelare, avendo prestato il consenso alla richiesta di modifica della servitù”, non può essere accolto, in quanto, emerge dagli atti che la J. e il C. avevano chiesto al Giudice d’appello il rigetto dell’impugnazione con condanna dell’appellante alle rifusione delle spese del grado.
CONSIDERATO
che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021
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