LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19904-2020 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO DONATO;
– ricorrente –
contro
C.P.G., CA.NA., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato BERNARDO MARASCO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza 1436/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata i105/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la Corte d’appello di Catanzaro con il provvedimento di cui in epigrafe, definendo giudizio promosso, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, dall’avv. M.P., condannò C.A. Ca.Na. al pagamento solidale della somma di Euro 6.637,50 a titolo di compensi professionali;
che l’avv. M. ricorre avverso il provvedimento di cui detto sulla base di due motivi e che la controparte resiste con controricorso ritenuto che con i due motivi, fra loro correlati, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, in uno all’allegata tabella 12, nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la liquidazione si poneva al di sotto del minimo inderogabile di tabella, stante che il Giudice, immotivatamente, tenuto conto del valore della causa (da 260.000 a 520.000 Euro), aveva inopinatamente decurtato i valori medi previsti per la fase di studio, determinando un compenso di 3.135,00 Euro, essendo, invece, previsto quello di 4.180,00 Euro e per la fase introduttiva determinando un compenso di 1.822,50 Euro, essendo, invece, previsto, quello di 2.430,00 Euro;
considerato che la doglianza è in parte manifestamente infondata e in parte inammissibile, dovendosi osservare che:
– a mente del cit. D.M., art. 4, il giudice può ridurre il compenso medio per la fase di studio e per quella introduttiva fino al 50%, di talchè, tenuto conto dello scaglione di riferimento, per la prima l’ammontare minimo di 2.090,00 Euro si pone ben al di sotto di quanto liquidato (3.135,00 Euro) e per la seconda l’ammontare minimo di 1.215,00 Euro si pone ben al di sotto di quanto liquidato (1.822,50 Euro);
– costituisce valutazione in questa sede non sindacabile la decisione del giudice di merito, rispettati i minimi e i massimi, determinare il “quantum”, decisione della quale, nel caso in esame, la Corte locale ha dato giustificazione motivazionale;
– infine, val la pena soggiungere che la denunzia di violazione di norme costituzionali, prima che manifestamente infondata, per quel che si è detto, è inammissibile, stante che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014); che l’Amministrazione è rimasta intimata;
considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
CONSIDERATO
che il ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021