LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17901-2018 proposto da:
D.C.M., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Napoli con decreto n. 3058 del 19 agosto 2017 ha rigettato l’opposizione proposta da D.C.M. avverso il decreto della stessa Corte d’Appello di Napoli con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare la somma di Euro 7.800,00 (pari ad Euro 600,00 annui) a titolo di indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare nella quale il ricorrente era stato coinvolto come fallito, iniziata con sentenza del 18 giugno 1997 e definita con decreto di chiusura del 12 ottobre 2016.
Il decreto emesso in sede di opposizione riteneva corretta la quantificazione dell’indennizzo liquidato in proprio all’opponente, atteso che non ricorrevano i presupposti per addivenire ad una liquidazione in misura superiore a quanto disposto, essendo infondato il dubbio di costituzionalità della norma nazionale che aveva dettato il minimo liquidabile ai sensi della L. n. 89 del 2001.
Nella specie peraltro l’indennizzo era stato liquidato nell’importo di Euro 600,00 per anno, in misura superiore al minimo legale, ponendosi in posizione mediana tra il minimo ed il massimo.
Quanto invece alla diversa doglianza che investiva la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3 comma 3, che impone al ricorrente di dover produrre l’intera documentazione del giudizio presupposto in copia conforme, mentre in passato era lo stesso Ufficio a doverne disporre l’acquisizione, la Corte distrettuale rilevava che la questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla parte fosse del tutto irrilevante, in quanto la norma de qua non incide sulla quantificazione dell’indennizzo. Inoltre, la stessa risponde alla ragionevole esigenza di limitare la durata dei procedimenti di equa riparazione, spesso dilatata dalla necessità di dover richieder alle autorità giudiziarie gli atti dei processi presupposti. Infine, ove anche il D.C. avesse sostenuto degli esborsi per procurarsi le copie conformi, gli stessi ove documentati, sarebbero stati riconosciuti in sede di liquidazione delle competenze e spese di lite.
Per la cassazione di questo decreto l’originaria parte ricorrente ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.
Il Ministero ha resistito con controricorso.
Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in combinato disposto con l’art. 6.1 della CEDU in quanto i giudici di merito hanno determinato il quantum dell’indennizzo senza adeguatamente considerare gli elementi di fatto e giurisprudenziali.
Si rileva che, a seguito delle modifiche della legge fallimentare, la condizione di fallito in base alla normativa previgente, che appunto è quella del D.C., è molto più gravosa rispetto ai soggetti successivamente dichiarati falliti, il che aggrava anche il pregiudizio derivante dall’irragionevole durata della procedura concorsuale.
Il secondo motivo denuncia la erronea o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 ed art. 6.1 della CEDU con specifico riferimento alla materia dell’equa riparazione in ambito fallimentare, in quanto la liquidazione dell’indennizzo nell’importo riconosciuto dalla Corte d’Appello equivale ad una negazione delle norme convenzionali, con necessità quindi di doverne dichiarare l’incostituzionalità.
Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non avere la Corte d’Appello adeguatamente considerato tutti gli elementi relativi al procedimento a quo.
I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Ritiene la Corte di dover dare seguito alla propria giurisprudenza che già ha affermato che (Cass. n. 14974/2015) in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico.
Il precedente citato, sebbene relativo alla formulazione dell’art. 2 bis anteriore a quella in concreto applicata (che differisce solo in minima parte quanto alla soglia minima di liquidazione, senza che ciò possa incidere sulla valutazione anche di conformità della previsione alla Costituzione, già ravvisata da Cass. n. 14047/2016), ha condivisibilmente precisato che il legislatore ha nei fatti recepito le stesse indicazioni provenienti dalla giurisprudenza Europea al fine di contemperare la serietà dell’indennizzo con l’effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto.
La scelta circa l’entità della somma liquidata, purchè compresa tra il minimo ed il massimo legislativo, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve decidere tenendo conto (come recita la norma) dei parametri di valutazione elencati nel medesimo art. 2-bis, comma 2, lett. da a) a d), che costituiscono indicatori cui il giudice può variamente attingere per orientare il quantum della liquidazione equitativa dell’indennizzo. La norma, se da un lato esclude che siano valorizzabili fattori di natura diversa, dall’altro non detta dei tassativi temi di accertamento, tutti e ciascuno oggetto di specifica indagine e di singola valutazione in punto di fatto.
Il giudice di merito, pertanto, nel determinare l’ammontare dell’equa riparazione non è tenuto ad esaminare ognuno dei suddetti parametri, ma deve tenere conto di quelli tra questi che ritiene maggiormente significativi nel caso specifico. Lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie che consentono di formulare il giudizio di sintesi sul paterna derivante dalla durata irragionevole del processo, costituisce un caratteristico apprezzamento di puro fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5.
Correlativamente, non è censurabile che il giudice di merito non abbia considerato tutti gli elementi del fatto ovvero li abbia valutati in maniera difforme dalle aspettative della parte. Infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciarle per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, invece, non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14).
Ne deriva che allorquando il ricorrente lamenti che la sentenza impugnata abbia omesso di “considerare” elementi di prova o deduzioni logiche favorevoli alla propria tesi difensiva, si verte nell’ambito non del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo, ma di un’inammissibile censura di puro merito.
Nello specifico, la Corte territoriale non ha omesso l’esame del fatto, ossia della connotazione del paterna d’animo secondo le indicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 2, ma ha ritenuto che non sussistessero ragioni specifiche che consentissero una liquidazione in misura conforme a quanto sollecitato dal ricorrente, avendo comunque riconosciuto e liquidato l’indennizzo in misura superiore al minimo di legge, attribuendo la somma di Euro 600,00 per anno, che si pone a metà tra il minimo ed il massimo, mostrando in tal modo di avere anche tenuto conto della peculiarità, sia in ragione della natura che della durata, del giudizio presupposto (potendosi far richiamo a quanto affermato in motivazione da Cass. n. 25837/2019 quanto alla insussistenza di profili di incostituzionalità nella determinazione dell’indennizzo da parte della novella del 2015, che esclude che la liquidazione operata implichi quindi la fondatezza dei profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente).
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 89 del 2001 in relazione all’art. 6.1 della CEDU quanto alla richiesta di copie conformi.
Si ricorda che prima della riforma del 2012 ai fini della domanda di equa riparazione non era necessario che la parte producesse le copie conformi degli atti del procedimento presupposto.
La novella impone invece tale adempimento alla parte con il pagamento di somme spesso rilevanti.
Il motivo è inammissibile.
Come rilevato dal decreto impugnato, non risulta che la questione relativa all’onere di produzione delle copie conformi degli atti a cura del ricorrente abbia in concreto inciso sull’accoglimento della domanda, avendo la Corte d’Appello riconosciuto l’indennizzo in relazione all’intera durata della procedura concorsuale, senza dolersi di eventuali carenze probatorie, il che rende quindi la censura priva di interesse.
Ma ancor più manca qualsivoglia replica alle puntuali osservazioni del decreto impugnato che, oltre a rilevare la ratio sottesa alla scelta del legislatore, che la sottrae alle censure mosse dal ricorrente, trattandosi di un’espressione della discrezionalità del legislatore, ha altresì rilevato che i maggior costi eventualmente assunti dalla parte al fine dell’accoglimento della domanda de qua trovano adeguata compensazione nella necessità per il giudice che accolga la domanda di dover liquidare, unitamente ai compensi dovuti per la difesa tecnica, anche le spese vive, tre le quali rientrano anche quelle eventualmente affrontate per il rilascio di copie conformi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021