LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4365-2019 proposto da:
D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BIENTINA 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BARONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO MUOLLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito l’Avvocato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Roma depositato in data 5.9.2012, poi riunito ad altri separati ricorsi, D.B.G. si doleva per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare a carico della CISEB S.p.A., svoltasi dinanzi al Tribunale di Benevento, e nella quale si era insinuato con provvedimento del 19/2/1997.
La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 3275 del 27 giugno 2018, preso atto dell’effettiva durata della procedura concorsuale, nella quale si erano insinuati i vari ricorrenti di cui ai procedimenti successivamente riuniti dinanzi a sè, quanto alla posizione del ricorrente, rilevava che in sede di ricorso questi aveva dedotto di essere stato ammesso al passivo per la somma di Lire 2.000.000 circa, ma che la documentazione in atti non confermava le deduzioni circa l’ammontare del credito, in quanto dagli atti emergeva che aveva chiesto l’ammissione per una somma di oltre tredici milioni di lire, giusta sentenza se favorevole del giudice del lavoro, e che tale credito era stato ammesso, in chirografario per Lire 2.857.285, e per il resto in via privilegiata.
Pertanto “In difetto di modifica e/o integrazione della domanda va accolta l’eccezione preliminare del Ministero ed il ricorso va respinto”.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.B.G. sulla base di un motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione ed erronea interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, comma 3, nonchè degli artt. 6, 13 e 41 CEDU nonchè dell’art. 111 Cost. Si evidenzia che la decisione gravata ha rigettato la domanda in conseguenza di un mero errore materiale compiuto dal ricorrente nell’indicazione dell’importo per il quale era stato ammesso al passivo fallimentare, pervenendosi erroneamente al rigetto sulla base di una eccezione del Ministero non meglio specificata, atteso che nella comparsa di risposta la difesa erariale aveva semplicemente chiesto l’inammissibilità delle avverse domande per indeterminatezza della causa petendi.
Il motivo è fondato.
La domanda di equa riparazione mira ad assicurare il ristoro del pregiudizio di carattere non patrimoniale derivante alla parte dalla partecipazione ad un giudizio, e nella specie ad una procedura concorsuale, per un tempo che ecceda i tempi di durata ragionevole così come individuati, ora dal legislatore, e prima dalla giurisprudenza, in conformità degli arresti della Corte EDU.
La causa petendi si specifica quindi nell’allegazione della qualità di parte di in giudizio presupposto la cui durata complessiva, anche in relazione agli eventuali gradi nei quali si è sviluppato, abbia ecceduto gli standard di ragionevolezza, potendo l’entità della somma o l’oggetto della pretesa azionata nel giudizio presupposto incidere non direttamente sulla sussistenza del pregiudizio lamentato (tranne nel caso in cui sia fatta valere una pretesa evidentemente bagatellare) quanto sulla determinazione in concreto del quantum, ben potendosi correlare la misura del danno non patrimoniale all’effettiva entità degli interessi in gioco.
In relazione alla vicenda in esame, anche a fronte di una deduzione in ricorso secondo cui il credito per il quale vi era stata l’ammissione del D.B. ammontava a poco più di due milioni delle vecchie lire, a fronte, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, della prova dalla documentazione versata in atti che in realtà il credito per il quale era stata richiesta l’ammissione era di ammontare maggiore e che solo una parte era stata ammessa in chirografario, essendo stata ammessa con privilegio una ben maggiore somma, la Corte d’Appello non poteva pervenire al rigetto della domanda, sulla base peraltro di una non meglio precisata eccezione (carenza questa che ridonda anche in un evidente vizio della motivazione).
Il ricorso deve quindi essere accolto ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021