Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19132 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27014-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 897/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate presenta ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 897/05/18, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 14884/2016, con cui si era disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. ***** relativo alla rideterminazione del classamento e rendita catastale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di una unità immobiliare sita in *****, microzona 1 (centro storico) di proprietà di G.G..

La Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato l’inammissibilità dell’appello atteso che la notifica dell’impugnazione era stata effettuata a mezzo posta, utilizzando il servizio gestito da licenziatario privato (Nexive S.p.A.).

La parte intimata nel presente giudizio non ha svolto difese. All’udienza del 22.10.2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, sulla questione di particolare importanza relativa alla validità delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo di licenziatario privato, sollevata da questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 11016 del 2019.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici della Commissione Tributaria Regionale avrebbero erroneamente ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito a mezzo di licenziatario privato e non da Poste italiane. Si deduce che, a decorrere dal 30.4.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011 che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, si sarebbero attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale anche ” I servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890". Invece, altri servizi postali, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 3, comma 2, tra i quali in particolare, “i servizi relativi agli invii raccomandati”, non sarebbero stati riservati in via esclusiva al fornitore, potendo, ai sensi del successivo art. 5 comma 1, essere svolti anche da soggetti diversi, subordinatamente al “rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello Sviluppo economico”. Secondo l’Ufficio ricorrente, sarebbe stata eliminata, in conformità all’art. 1, par. 8) della Direttiva 2008/6/CE, la residua quota di monopolio in favore del fornitore del servizio universale, sicchè la notifica postale diretta del ricorso /appello tributario, a decorrere dal 30 aprile 2011, si dovrebbe ritenere legittimamente eseguita anche a mezzo di licenziatario postale diverso dal fornitore del servizio universale perchè detto strumento di notificazione, avente carattere di specialità, non rientrerebbe nell’ambito dei servizio postali riservati al fornitore del servizio universale.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero violato l’art. 156 c.p.c. sulla base del quale non può essere mai pronunciata la nullità della notificazione se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nella fattispecie, secondo l’Ufficio ricorrente, la costituzione in giudizio della contribuente avrebbe dimostrato che l’atto aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato.

3. I motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, per ragioni di logica connessione.

Le censure sono fondate.

Il Collegio rileva che sulla questione della notifica degli atti giudiziari a mezzo di licenziatario privato nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla I.n. 124 del 2017, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 299 del 2020, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novella-to dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificate atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le notificazioni dirette a mezzo raccomandata postale dei ricorsi in materia tributaria rientrano nell’ambito della riserva al fornitore del servizio universale ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4. Va precisato che la diretttiva 97/67/CE, pur avviando la graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali, ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità di riservare al fornitore o ai fornitori del servizio universale “la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna” (art. 7), consentendo, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di scegliere “gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale” (considerando 20), prevedendo che “le disposizioni dell’art. 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere … al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale” (art. 8). La direttiva n. 2008/6/CE, che ha modificato la Direttiva 97/67/CE, ha ritenuto, invece, “opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale ” (considerando 25). Pertanto, con l’art. 7 della direttiva n. 97/67/CE, radicalmente novellato, il legislatore comunitario ha stabilito che “Gli Stati membri non concedono nè mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali …”.

Dell’analisi del quadro normativo di riferimento si è fatta carico la sentenza delle Sezioni Unite n. 299 del 2020, evidenziando anche come, a seguito della direttiva n. 2008/6/CE, la concessione di questi diritti all’operatore designato è scomparsa dal novero delle opzioni esplicitamente autorizzate per il finanziamento del settore universale (v. Corte giust. 2 maggio 2019, causa C-259-18 Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA, punto 34).

Il legislatore italiano, nel dare esecuzione alla direttiva, ha no-vellato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, con il D.Lgs. n. 58 del 2011, stabilendo che per esigenze di ordine pubblico fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste Italiane, i servizi concernenti le notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.

La L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, ha comportato l’abrogazione dell’art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, e l’aggiunta in fine all’art. 5, comma 2 del seguente periodo: “Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, nonchè per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’art. 201 C.d.S., di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, e la soppressione del riferimento ai servizi in via esclusiva di cui all’art. 4.

Secondo le Sezioni Unite, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011, così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017, a Poste Italiane resta riservato in via esclusiva il servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali, tuttavia la notificazione di un atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo non è inesistente ma nulla, sicchè è possibile la sanatoria della nullità della notificazione per il raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della parte.

Nella fattispecie, il ricorso in appello era stato spedito in data 20 gennaio 2017, ossia nel periodo antecedente al 10 settembre 2017 a mezzo di licenziatario privato (Nexive s.p.a.), ed a seguito di tale notifica la contribuente G.G. si è costituita in giudizio (v. parte in fatto sentenza impugnata). Sulla base dei principi espressi, la costituzione della parte convenuta, sana la nullità della notifica, per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) secondo cui “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.

L’assunto è stato più volte sostenuto da questa Corte, che ha affermato: “Il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, con la conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che esclude ogni decadenza”(Cass. n. 10119 del 2006 conf. Cass. n. 18551 del 2016; Cass. n. 5508 del 2009; Cass. n. 8777 del 2008; Cass. n. 15530 del 2004).

La funzione della notificazione è quella di garantire il diritto di difesa del destinatario, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto (Cass. n. 29191 del 2017).

2. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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