LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12573/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B & P Green Energy S.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma alla via A. Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv. Claudio Berliri, da cui è rapp.to e difeso, unitamente agli avv. ti Antonio e Andrea Lovisolo, come da mandato a margine controricorso;
– controricorrente –
nonchè:
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1216/1/15 della Commissione Tributaria della Liguria, depositata in data 11/11/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Orlano.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 1216/1/15, depositata in data 11 novembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 95/10/14 della Commissione Tributaria di Genova, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto l’imposta di registro in misura proporzionale del 15%, in luogo di quella corrisposta dell’8%, rispetto ad un atto di “avveramento della condizione” apposta con precedente scrittura privata avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie su di un terreno, ai fini della costruzione di un impianto fotovoltaico, qualificandolo come atto di trasferimento di un terreno agricolo e non di costituzione di un diritto reale su di un immobile;
3. la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato il gravame ritenendo corretta l’applicazione dell’aliquota di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, comma 1;
4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 9 maggio 2016, affidato ad un unico motivo; la B & P Green Energy S.r.l si costituiva con controricorso mentre R.F. rimaneva intimato.
CONSIDERATO
che:
1. con nota depositata in data 24 aprile 2019 la società contribuente formulava istanza per la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;
2. con successive istanze del 30 settembre 2020 e del 15 gennaio 2021 comunicava l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso e, richiamata la propria produzione documentale, chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.
Osserva che:
1. l’istanza e la documentazione presentata dalla parte attestano il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta.
2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nè è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
3. che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020).
5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021