LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23687/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. – DIREZIONE REGIONALE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LOREDANA DI SALVO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e contro
GARDEN D.P. G. & C. S.A.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3484/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2015 R.G.N. 7644/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 23.4.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, accogliendo – per quanto rileva in questa sede l’opposizione proposta da Garden di D.P. G. & C. s.a.s. avverso intimazioni di pagamento relative a contributi previdenziali e premi già oggetto di cartelle esattoriali non opposte, aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dagli enti previdenziali;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha depositato controricorso adesivo con ricorso incidentale, fondato su un motivo e successivamente illustrato con memoria;
che l’INAIL ha parimenti depositato controricorso adesivo, anch’esso successivamente illustrato con memoria;
che Garden di D.P. G. & C. s.a.s. è rimasta intimata;
che, a seguito di infruttuosa trattazione camerale presso la Sesta sezione civile di questa Corte, la causa è stata rimessa a questa Quarta sezione con ordinanza n. 11362 del 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con i tre motivi del ricorso principale, la società concessionaria dei servizi di riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c. e artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte ritenuto che la prescrizione dei crediti degli enti previdenziali oggetto di cartelle esattoriali non tempestivamente opposte fosse quinquennale, invece che decennale, e averla conseguentemente gravata delle spese di lite;
che i motivi sono infondati, avendo questa Corte ormai consolidato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talchè, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9-10, in relazione all’art. 2953 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il medesimo termine quinquennale dovesse applicarsi anche in relazione ai crediti di cui alla cartella n. *****, nonostante quest’ultima fosse stata opposta e il relativo giudizio fosse stato definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 20072 del 2004;
che questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui, affinchè il giudicato esterno possa far stato in un diverso processo tra le stesse parti, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 28515 del 2017, sulla scorta di Cass. n. 27881 del 2008);
che, nella specie, pur avendo l’INPS prodotto la sentenza de qua unitamente agli atti del controricorso con ricorso incidentale, essa risulta sfornita dell’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato;
che, non potendo conseguentemente farsi applicazione dell’art. 2953 c.c., anche il ricorso incidentale si rivela infondato;
che i ricorsi, pertanto, vanno rigettati, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimata svolto in questa sede attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021