Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19163 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16296/2016 proposto da:

D.V., P.M., S.F., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell’avvocato Criscuolo Fabrizio, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G., F.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cerulli Vincenzo n. 41, presso lo studio dell’avvocato Ianigro Marco, rappresentati e difesi dall’avvocato Beneduce Aniello, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.C.M.A., Edil Sociale S.r.l.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Napoli, con decreto n. cronol. 115/2016, depositato il 3/3/2016, corretto, per errore materiale, con decreto dell’8/6/2016, – in procedimento concernente impugnazione del compenso arbitrale stabilito con provvedimento del 2015 del Presidente del Tribunale, in relazione a lodo rituale emesso, su domanda del 2011, in data 25/10/2013, a seguito di parziale transazione intervenuta tra le stesse parti del procedimento arbitrale, – ha, in accoglimento del primo motivo del reclamo principale della Edil Sociale, rideterminato il compenso degli arbitri D., P. e S. nel minore importo, rispetto a quanto liquidato in ordinanza del Tribunale, complessivo, di Euro 20.700,00, oltre accessori come per legge, respinto il secondo motivo del reclamo principale ed il reclamo incidentale di F.R.;

-in particolare, i giudici della Corte di merito, premesso che le parti tutte avevano convenuto sull’applicabilità del D.M. n. 140 del 2012, essendosi la procedura arbitrale conclusa prima dell’entrata in vigore del successivo D.M. n. 55 del 2014, hanno sostenuto, ai fini della determinazione del valore della controversia, che la competenza sarebbe stata del Tribunale ordinario, avendo il lodo deciso su questioni di inadempimento di contratto preliminare di compravendita e di risarcimento danni, e che doveva aversi riguardo alla somma attribuita (nella specie, Euro 73.342,55) non a quella domandata (nella specie, Euro 2 milioni), nonchè tenersi conto del fatto che vi era stata un’attività istruttoria e la causa aveva “natura collegiale”, con conseguente applicazione dei valori massimi e di un aumento della percentuale del 50%;

– avverso la suddetta pronuncia, non notificata, i Prof. D.V., P.M. e S.F. propongono ricorso per cassazione, notificato il 21-27/1/2016, affidato a quattro motivi, nei confronti di F.G. e F.R. (che resistono con controricorso, notificato il 28/7/2016-2/8/2016) e di Edil Sociale srl e D.C.M.A. (che non svolgono difese);

– i ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 10 c.p.c. e D.M. n. 140 del 2012, art. 5, comma 1, in relazione al fatto che il valore della causa, ai fini del compenso per la prestazione degli arbitri, in difetto di una specifica previsione regolamentare, ratione temporis, doveva essere determinato sulla base della domanda di arbitrato; b) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.M. n. 149 del 2012, art. 4, commi 4 e 5 e art. 6, comma 1, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in punto di mancata considerazione della pluralità delle parti, con necessità di maggiorazione dei compensi sino al doppio, della parziale conciliazione stragiudiziale, con necessità di ulteriore maggiorazione, e della necessità di rimborso delle spese generali; c) con il terzo motivo, in subordine, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.M. n. 140 del 2012, art. 1, comma 5 e art. 4, comma 1, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al fatto che, quanto meno per le fasi di studio ed introduttiva, sino alla stipula del trasferimento immobiliare, il compenso degli arbitri doveva essere commisurato nello scaglione di valore oltre gli Euro 1.500.000,00; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione alla ritenuta soccombenza degli arbitri rispetto alle parti, essendovi stati i presupposti per una compensazione delle spese; e) con un ulteriore motivo, i ricorrenti deducono la piena ricorribilità in cassazione del provvedimento, decisorio, adottato, ai sensi dell’art. 814 c.p.c., nell’ambito di un procedimento di carattere contezioso, dalla Corte d’appello in sede di reclamo, e, subordinatamente, svolgono questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,24 e 11 Cost.;

– i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la natura non decisoria del provvedimento impugnato;

– i ricorrenti hanno depositato memoria ed il PG ha reso conclusioni scritte.

RITENUTO

che:

– preliminarmente, appare, allo stato, infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, alla luce di quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 25045/2016): “alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c., come riformato dal D.Lgs. citato, atteso che quell’ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale”.

– il PG, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rilevando che la liquidazione del compenso arbitrale deve essere effettuata con riferimento al valore della causa, determinato, trattandosi di “attività stragiudiziale” (D.M. n. 140 del 2012, art. 3), in base ai criteri indicati dal codice di rito e non in base a quanto attribuito alla parte vincitrice nei giudizi per pagamento di somme, essendo il limite di cui al D.M. n. 140 del 2012, art. 5 comma 1, primo periodo, secondo cui il valore della controversia si determina, “nei giudizi per pagamento somme, anche a titolo di danno”, sulla base della “somma attribuita alla parte vincitrice e non della somma domandata”, operante solo per la liquidazione dei compensi dell’avvocato, mentre la disposizione di cui al successivo art. 6, comma 1, secondo cui per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse, riguarda solo il compenso “dell’avvocato” chiamato a difendere davanti agli arbitri e non il compenso di questi ultimi;

– risulta opportuno, esaminati gli atti, rinviare la controversia alla pubblica udienza, occorrendo fare chiarezza sulle fonti che regolano il compenso arbitrale, alla luce dell’attività specifica dell’arbitro, con specifico riferimento alla successione della normativa sulle tariffe professionali, tenuto conto dei pochi precedenti specifici sul D.M. n. 140 del 2012, nella specie applicabile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a N.R., in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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