Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19188 del 06/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24924/2018 proposto da:

M.P.M. e R.F.F.D., rappresentati e difesi dall’Avv. Leandro Traversa ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Andrea Marsili, in Roma Via Egeo n. 20;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 706/20/18 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositata il 26/1/2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria Regionale della Campania (CTR), con sentenza n. 706/20/2018, depositata il 26/01/2018, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, riformava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica del classamento di due immobili siti nel Comune di Anacapri e censiti in Catasto al foglio *****, p.lla *****, sub 3 e 4, da Cat. A/7, classe 1 e rendita, rispettivamente, di Euro 1.647,50 e Euro 1.797,27 proposta in sede di DOCFA, a Cat. A/8, classe 6, con rendita, rispettivamente, di Euro 4.777,23 e Euro 5.254,95.

La CTR accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione nei limiti della “proposta conciliativa” formulata dall’appellante con attribuzione della Categoria A/8, classe 4, diversa da quella indicata nell’avviso impugnato; proposta che teneva conto che la precedente unità immobiliare sub 2, dalle quale erano stati scorporati gli attuali sub 3 e 4 oggetto dell’avviso impugnato, era stata classificata in categoria A/8, classe 3 con sentenza della CTP di Napoli n. 6211 del 2015 e con sentenza della CTR di Napoli n. 7193 del 2016.

2. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.

3. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

1. I contribuenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del principio secondo cui l’Ufficio deve adeguatamente motivare il rigetto della proposta di classamento avanzata dal contribuente in sede di DOCFA, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la motivazione illogica e contraddittoria della CTR.

I contribuenti, dopo aver riportato la giurisprudenza di legittimità in materia, rilevano che l’avere la CTR richiamato a fondamento del proprio decisum un precedente contenzioso avente ad oggetto un immobile diverso da quelli di cui al presente giudizio (afferente cioè un bene unitariamente considerato dal quale erano scaturiti i due cespiti oggetto dell’avviso di rettifica impugnato) e una proposta conciliativa avvenuta in quel precedente giudizio, non valeva a sanare l’eccepita mancata motivazione dell’atto impositivo in esame.

A fondamento di quanto sopra viene rilevato che la Categoria A/8 attribuita all’immobile originario sopra indicato risultava ingiustificata alla luce della successiva sua suddivisione che aveva dato luogo ai due subalterni oggetto dell’avviso di rettifica impugnato.

Allo stesso modo i contribuenti osservano che sarebbe quantomeno illogica l’attribuzione compiuta dalla CTR della classe 4, frutto della proposta conciliativa fatta dall’Agenzia delle entrate nel precedente contenzioso sopra indicato, in quanto a fronte di essa il giudizio in cui essa era stata formulata si era concluso con l’attribuzione della classe 3.

2. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

2.1 In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. in L. 24 marzo 1993 n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura “DOCFA”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 31809 del 07/12/2018 Rv. 652165 – 01).

Nella fattispecie assume rilievo la circostanza che l’Agenzia dell’entrate ha rettificato il classamento proposto dai contribuenti, in sede di frazionamento di un immobile, sulla base del classamento originario (riferito allo stesso immobile prima del suo frazionamento) e, dunque, senza disattendere gli elementi fattuali sulla cui base era stata attribuita la Categoria A/8, con il risultato che, per come correttamente affermato dalla CTR, risultano rispettati i principi sopra indicati relativamente al contenuto motivazionale dell’atto impositivo.

Diversamente, la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove ha attribuito, “a parziale modifica dell’avviso di accertamento (…) la categoria A/8, classe 4, tenuto conto della proposta conciliativa formulata in tal senso dall’Ufficio e della classificazione già raggiunta, in sede contenziosa tributaria, con le sentenze sopra richiamate della CTP e della CTR per l’originario mappale sub 2 (categoria A/8, classe 3), dalla cui suddivisione sono stati ricavati gli attuali sub 3 e sub 4”.

La CTR nel ritenere assolto l’onere motivazione facente capo all’Amministrazione finanziaria ha, infatti, ritenuto che anche con riferimento alla classe non vi fosse stato alcun mutamento dei dati di fatto già rappresentati dai contribuenti o, comunque, ad essi già noti; affermazione questa che, per come riportato nella stessa sentenza impugnata si pone in contrasto con l’attribuita classe 4 rispetto alla classe 3 oggetto del precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno.

E’ pertanto, limitatamente a tale aspetto (attribuzione della classe) che la CTR dovrà riesaminare la fattispecie in esame rispetto ai principi enunciati.

6. All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Campania per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472