Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19189 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 814/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

Contro

SADECHIM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Gradara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Somalia n. 67;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3151/1/16 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 22/5/2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

RITENUTO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR), con sentenza n. 3151/1/16, depositata il 22/5/2016, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente relativo ad un avviso di accertamento emesso a seguito di verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza con il quale l’Ufficio aveva rettificato le basi imponibili dichiarare ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2007.

La CTR, contrariamente a quanto dedotto dall’Agenzia delle entrate, rilevava la non fruttuosità delle somme concesse a mutuo dai soci a favore della società contribuente; riconosceva quali costi per sponsorizzazioni quelli sostenuti dalla contribuente a favore della società capogruppo; la detraibilità di quelli per servizi infragruppo riscontrandone la relativa inerenza.

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. La contribuente ha depositato controricorso.

4. Con istanza depositata in prossimità della Camera di Consiglio la contribuente formulava, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, istanza di sospensione del giudizio stante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dallo stesso art. 6 cit.

5. Con successiva nota la ricorrente, chiedeva pronunciarsi l’estinzione del giudizio, avendo la Direzione Regionale della Lombardia comunicato, con nota del 12/2/2020, che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. in L. n. 136 del 2018, provvedendo al pagamento delle somme dovute.

CONSIDERATO

che:

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all’esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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