Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.1919 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6481/2019 proposto da:

G.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, presso lo studio dell’avvocato MAURO PISAPIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIAGRANDE;

– intimato –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 421/2005 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA depositata il 11/03/2005 e la n. 111/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA depositata il 18/01/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento della domanda principale e la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo;

udito l’Avvocato Silvia Veneziano, per delega dell’avvocato Mauro Pisapia.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello di Catania, investita dell’impugnazione della pronuncia del Tribunale omonimo che aveva declinato la propria giurisdizione in relazione alla domanda proposta da G.F., in qualità di erede di P.A., volta al riconoscimento della responsabilità del Comune di Viagrande per l’illegittima occupazione ed ablazione di fondi di sua proprietà ed alla condanna dell’ente al risarcimento nella misura del valore venale dei fondi stessi, confermava la statuizione del giudice di primo grado, affermando che la giurisdizione fosse di spettanza del giudice amministrativo. Nella specie, il Comune aveva provveduto tempestivamente alla dichiarazione di pubblica utilità ma ad essa non era seguito il decreto di esproprio nè erano iniziati i lavori relativi alle opere da eseguire. Ciò aveva dato luogo alla fattispecie della cd. occupazione acquisitiva, fondata su un iniziale legittimo esercizio del potere pubblico cui tuttavia non fa seguito il regolare svolgimento del procedimento ablatorio nei termini di legge.

2. G.F., che aveva provveduto all’instaurazione del procedimento davanti al giudice ordinario, all’esito della pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, emessa dal T.A.R. Catania, coperta da giudicato, ha promosso ex art. 362 c.p.c., n. 2, conflitto reale negativo di giurisdizione.

2.1 A sostegno del ricorso ha affermato che alla luce della giurisprudenza più recente la giurisdizione deve ritenersi appartenente al giudice amministrativo il quanto la fattispecie dedotta in giudizio si caratterizza per l’esercizio del potere amministrativo in forma provvedimentale nella fase iniziale del procedimento e non si sostanzia in un mero comportamento materiale. In subordine ove si seguisse un orientamento della giurisprudenza di legittimità meno recente, chiede che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

3. In primo luogo deve essere affrontata la questione dell’ammissibilità del ricorso per conflitto negativo di giurisdizione.

3.1 Ritiene il Collegio alla luce del più recente orientamento di queste S.U. (Ord. n. 8246 del 2018), deve ritenersi ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. La richiesta subordinata di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, non costituisce ostacolo alla proposizione del conflitto di giurisdizione, in quanto non costituisce comportamento processuale volto a superare la questione di giurisdizione in funzione univoca di ottenere una pronuncia di merito. La indicazione, peraltro subordinata, si colloca all’interno di iniziative processuali di parte volte alla pregiudiziale individuazione del giudice munito di giurisdizione.

3.2 Deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo alla luce del costante orientamento di questa Corte così massimato: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, al pari delle medesime controversie, se iniziate nel periodo dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7, un eccesso di delega, ha dichiarato l’incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l’occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, non già perchè la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sè idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perchè ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del t. u. espropriazioni. (S.U. 3660 del 2014).

3.3. Nella specie la controversia è sorta nel 2005. Vi è stato l’originario esercizio legittimo del potere provvedimentale della P.A. che successivamente ha perso di efficacia ma la condotta appropriativa si colloca del tutto all’interno dell’esercizio della potestà amministrativa e, “ratione materiae; all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. g (e “ratione temporis” D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 e L. n. 205 del 2000, art. 7).

Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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