Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19193 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1320-2017 proposto da:

S.L.M., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. RAMUSIO, 6, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO TINARI, rappresentati e difesi dall’avvocato SANDRO STIVALETTA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2016 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST.

di PESCARA, depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

RILEVATO

che:

M.G. e S.L.M. articolano due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 471/2016 della CTR dell’Abruzzo che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza della CTP di Chieti n. 70/2014 che aveva accolto il ricorso della M.S.Holding srl e dei due rappresentanti legali della società avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate di Chieti aveva chiesto il versamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, per complessivi Euro 84.558,00, in luogo dell’imposta pagata in misura fissa in Euro 336,00, avendo riqualificato, a norma dell’art. 20 Tuir, l’atto di conferimento di azienda in atto di cessione di azienda.

In particolare la C.T.R accoglieva l’impugnazione dell’A.F. ritenendo infondata l’eccezione di nullità dell’atto per omissione del contraddittorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis avanzata dai contribuenti, e accogliendo la tesi dell’ufficio secondo il quale l’art. 20 opera una automatica riqualificazione della attività negoziale sul piano degli effetti giuridici che può tradursi in una fonte di contrasto alla elusione fiscale.

Controparte si è costituita con controricorso eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per un duplice motivo: con il primo lamenta che il ricorso è tardivo non essendo stato rispettato il termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza;

con il secondo eccepisce che illegittimamente il ricorso è stato notificato all’Ufficio a mezzo raccomandata postale, piuttosto che a mezzo ufficiale giudiziario ovvero a mezzo di soggetto qualificato quale può essere, a determinate condizioni, lo stesso avvocato.

CONSIDERATO

che:

M.G. e S.L.M. articolano due motivi di ricorso:

1) violazione dell’art. 111 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 118 c.p.c., dell’art. 156c.p.c., comma 2, dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. E’ fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per essere stato il ricorso per cassazione notificato a mezzo posta: si tratta di inammissibilità rilevabile d’ufficio e tale da assorbire l’impugnazione avversaria.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,22 e 53 di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio (Cass. n. 31115 del 03/12/2018; Cass. n. 1388 del 19/01/2017; Cass. n. 21866 del 28/10/2016; Cass. n. 3139 del 12/02/2014; Cass. n. 25395 del 01/12/2014).

Nel caso di specie il ricorso risulta notificato all’Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale il 07.12.2016 con raccomandata con prova di consegna e, dunque, non nelle forme previste dal codice di rito.

La L. 21 gennaio 1994, n. 53, ai sensi dell’art. 3, prescrive che l’originale del ricorso debba recare la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale sia stata spedita la copia al destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il timbro di vidimazione del detto ufficio postale.

L’atto non è vidimato dal consiglio dell’ordine, nè richiama il numero di registro cronologico e l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l’atto (Sez. 3, n. 10272 del 20/05/2015); l’atto neppure contiene la relazione di notificazione redatta dal difensore, con la espressa menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, nonchè il timbro di vidimazione del detto ufficio postale (Sez. 5, n. 19577 del 13/09/2006); pertanto la notifica, non essendo stata eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni e neppure nelle forme di rito, determina l’inammissibilità del ricorso (Sez. 5, n. 21866 del 28/10/2016; Sez. 6-5, n. 25395 del 01/12/2014; Sez. 5, n. 15445/2019).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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