Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19198 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19940/2015 R.G. proposto da:

I.L. (C.F.: *****), rappresentata e, difesa dall’Avv. Domenico Stanga, con domicilio eletto presso il detto Avvocato (presso studio legale Avv. Prof. Astolfo di Amato, in Roma, Via Nizza n. 59);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania n. 771/52/2015, pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata il 26 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.

RILEVATO

1. che I.L., ex socia dell’estinta ” T. C. & Figli s.r.l. in liquidazione”, ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 607/32/2013 della CTP di Napoli;

2. che dagli atti non emerge prova del perfezionamento del procedimento notificatorio (attivato a mezzo posta) del ricorso di cui innanzi all’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) e ad EQUITALIA, non costituitesi in giudizio, nè della sua eventuale riattivazione.

RITENUTO

1. pertanto, il presente ricorso per cassazione inammissibile (circostanza che rende altresì superflua l’esplicitazione delle censure di cui ai motivi d’impugnazione);

2. che, in ragione della mancata costituzione delle altre parti processuali, nulla è dovuto per le spese relative al presente giudizio di legittimità;

3. che, stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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