LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6562/2015 R.G. proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n. 34, presso lo studio dell’avv. Quirino D’Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Basilavecchia giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 832/06/14, depositata il 24 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 832/06/14 del 24/07/2014 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti (di seguito CTP) n. 155/03/11, che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di B.G. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR (e per quanto ancora interessa in questa sede), l’atto impositivo era stato emesso, tra l’altro, con riferimento al recupero del trenta per cento dei costi relativi all’acquisto dei bollini e dei premi destinati ad una operazione a premio denominata “*****”, ritenuti dall’Amministrazione finanziaria non di competenza dell’anno 2005;
1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che una parte dei bollini concernenti l’operazione a premio furono consegnati da Esso nel dicembre 2004, sicchè, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 107 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), il contribuente avrebbe dovuto istituire un apposito fondo distinto per esercizio di formazione, con deducibilità del trenta per cento dei costi nell’anno d’imposta 2004 e solo del residuo settanta per cento nell’anno d’imposta 2005;
2. avverso la sentenza della CTR B.G. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso B.G. deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 107 TUIR, comma 3, dell’art. 108TUIR, comma 2, e dell’art. 109TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR avrebbe applicato una disposizione non più in vigore e che, in ogni caso, correttamente i costi sarebbero stati dedotti nell’anno d’imposta 2005, riguardando un’operazione a premio relativa a quel solo anno d’imposta;
2. il motivo è fondato;
2.1. va preliminarmente chiarito che la ripresa dell’Ufficio trova la sua giustificazione nella circostanza che l’operazione a premio avrebbe avuto durata pluriennale (anni d’imposta 2004 e 2005) e che, pertanto, i costi sostenuti dal contribuente, rientrando tra le spese di pubblicità e propaganda, non avrebbero potuto essere dedotti integralmente nell’anno d’imposta 2005;
2.1.1. più precisamente, nella prospettazione dell’Ufficio le menzionate spese avrebbero dovuto essere dedotte, previa costituzione di un fondo del passivo distinto per esercizio di formazione, in misura del trenta per cento nell’anno d’imposta 2004 e in misura del residuo settanta per cento nell’anno d’imposta 2005;
2.2. la CTR aderisce integralmente a tale impostazione, accertando, in punto di fatto, che l’operazione a premio denominata “*****” ha una durata pluriennale in quanto: a) il numero di bollini assegnati fa riferimento ai volumi di carburante relativi all’anno 2004; b) la spedizione della prima tranche di bollini è avvenuta nel dicembre 2004;
2.3. il superiore accertamento in fatto, concernente la durata pluriennale della operazione a premi e implicante l’interpretazione degli atti prodotti e, in particolare, del regolamento della campagna promozionale, non può essere posto in discussione in sede di legittimità con la formulazione di una censura di violazione di legge, tanto più che non viene nemmeno specificamente denunciata la violazione dei criteri di interpretazione dei contratti;
2.4. la superiore precisazione in punto di fatto non osta, tuttavia, all’accoglimento del motivo proposto nei termini di seguito precisati;
2.5. l’art. 107 TUIR, comma 3, nella formulazione applicabile alla presente fattispecie, così recita: “Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L’ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso”.
2.5.1. la superiore disposizione è stata erroneamente richiamata dalla CTR in quanto: a) rispetto alla vecchia formulazione dell’art. 73 TUIR, è venuta meno la previsione della necessaria costituzione di un fondo; b) riguarda gli accantonamenti effettuati in previsione di operazioni a premio pluriennali;
2.5.2. sotto questo secondo aspetto, va osservato che se è vero che l’operazione a premio posta in essere ha durata pluriennale (perchè così ha accertato la CTR), è altrettanto vero che non risulta in alcun modo che il contribuente abbia proceduto ad accantonamenti;
2.6. da quanto sopra consegue che – trattandosi incontestatamente di spese di pubblicità o propaganda – trova applicazione l’art. 108 TUIR, concernente le spese relative a più esercizi;
2.6.1. in particolare, la prima proposizione della citata disposizione, comma 2, sempre nella versione applicabile ratione temporis, così recita: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (…)”;
2.7. il ricorrente sostiene che i costi contestati sono stati tutti sostenuti nell’anno d’imposta 2005, ma si tratta di circostanza di fatto che non è stata oggetto di accertamento da parte del giudice di appello, che ha erroneamente applicato l’art. 107 TUIR, comma 3;
3. in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021