LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 841/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
D.L.F., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Matticoli e dall’Avv. Maria Nicoletta De Lellis, elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, via A. Gramasci 24;
– controricorrente-ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 131/2/14 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 19 maggio 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Mancini Laura.
RILEVATO
che:
1. D.L.F. impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Isernia la cartella di pagamento emessa sulla base degli avvisi di accertamento relativi all’IRPEF per gli anni 2007 e 2008, deducendo che, a seguito della notificazione di tali atti impositivi, aveva avanzato istanza di accertamento con adesione alla quale erano seguiti incontri con l’Ufficio, il quale, tuttavia, aveva inopinatamente interrotto il procedimento, iscrivendo le somme a ruolo e notificando la cartella esattoriale.
2. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso con sentenza che fu parzialmente riformata in appello.
La Commissione tributaria regionale del Molise, pur escludendo l’incidenza dell’interruzione delle trattative da parte dell’Ufficio sulla possibilità, per il contribuente, di impugnare gli avvisi di accertamento, accolse il gravame limitatamente all’importo preteso a titolo di sanzioni, intravedendo nella contrarietà a buona fede della condotta serbata dall’Amministrazione finanziaria una ragione di esonero del ricorrente dal pagamento delle sanzioni applicate con la cartella di pagamento.
3. Avverso tale pronuncia ricorre l’Amministrazione finanziaria con un motivo, cui resiste D.L.F. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi. Lo stesso contribuente in data 17 marzo 2021 ha trasmesso a mezzo pec memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, nonchè del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 9.
Assume la ricorrente principale che la Commissione tributaria regionale, nel ritenere le sanzioni irrogate al contribuente non dovute in ragione della violazione, da parte dell’Ufficio, delle regole della buona fede, non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni suddette, posto che l’invocata esimente della grave incertezza sull’interpretazione della norma tributaria deve riguardare il dato normativo e deve essere connotata da oggettività, condizioni, queste, non ravvisabili nel caso concreto.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale D.L.F. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, n. 1.
Osserva il contribuente che la sentenza gravata, convalidando l’operato dell’Ufficio, ha violato il principio dell’affidamento, posto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto emettere la cartella di pagamento soltanto dopo aver concluso il procedimento di accertamento con adesione mediante il rigetto dell’istanza o la redazione di un verbale negativo.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso del ricorrente incidentale, i giudici di merito hanno errato nel ritenere che il contribuente avrebbe potuto impugnare gli avvisi di accertamento, nonostante fosse in corso la procedura di accertamento con adesione. Invero, tanto la commissione di primo grado, quanto quella d’appello hanno trascurato di considerare la responsabilità connessa alla condotta tenuta all’Agenzia delle entrate, la quale aveva fissato al contribuente la data per un nuovo incontro del 26 novembre 2010, allorquando il termine per impugnare gli avvisi di accertamento era già prossimo a scadenza.
2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 1,2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice d’appello considerato che tali disposizioni pongono l’obbligo per le amministrazioni di concludere i procedimenti amministrativi con un provvedimento espresso e motivato, al fine di consentire all’istante di conoscere l’iter logico seguito della motivazione e attivare i mezzi di tutela per i propri interessi.
2.3. Preliminarmente, si rende necessario valutare l’ammissibilità della memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c., tramessa dai difensori del controricorrente a mezzo posta elettronica certificata e pervenuta all’indirizzo PEC di questa Sezione in data 17 marzo 2021.
Fermo il principio secondo il quale nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. consegnata alla cancelleria a mezzo PEC proveniente dall’indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione (Cass. Sez. 5, Ord. n. 28175 del 10/12/2020), la memoria trasmessa nell’interesse di Fulvio D.L. non è utilizzabile in quanto pervenuta in data 17 marzo 2021 per l’adunanza camerale del 26 marzo 2021 e, quindi, oltre il termine stabilito dall’art. 380-bis.1 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, si ritiene che l’esame del ricorso incidentale debba precedere quello del ricorso principale in ragione della priorità logico-giuridica delle questioni con esso proposte, siccome riguardanti l’esistenza della pretesa impositiva azionata con la cartella esattoriale impugnata, laddove il ricorso principale attinge in via esclusiva la statuizione della sentenza gravata riguardante le conseguenze sanzionatorie dell’accertamento fiscale.
3.1. Le censure articolate a sostegno dell’impugnazione incidentale, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, devono essere disattese.
Le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che la mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass. Sez. U, 17/2/2010, n. 3676; Cass. Sez. 5, 28/12/2011, n. 29128; Cass. Sez. 5, ord. 11/1/2018, n. 474; Cass. Sez. 5, ord. 24/8/2018, n. 21096), hanno considerato la posizione dell’Amministrazione rispetto all’istanza di adesione del contribuente in termini di facoltatività e di discrezionalità, essendo rimesso al Fisco di valutare autonomamente l’opportunità o meno di addivenire alla definizione consensuale.
Ne consegue che l’atto impositivo resta efficace anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non ammetta al contraddittorio il contribuente che ne faccia istanza (Cass. Sez. 5, ord. 16/5/2019, n. 13172; Cass. Sez. 6-5, ord. 21/6/2017, n. 15401).
3.2. Questa Corte ha, inoltre, precisato che, in tema di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, la presentazione dell’istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non toglie efficacia all’accertamento, ma sterilizza per novanta giorni il termine d’impugnazione, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poichè, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia (Cass.
Sez. 6-5, ord. 2/3/2012, n. 3368), secondo un meccanismo non dissimile da quello previsto per il normale consolidamento del silenzio-rifiuto (L. n. 241 del 1990, art. 2; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21), il che rende coerente con l’ordinamento generale considerare tacitamente rigettata l’istanza di accertamento con adesione, una volta che sia spirato quel termine dalla presentazione dell’istanza senza che l’Ufficio abbia risposto (Cass. Sez. 5, 21/1/2015, n. 993; Cass. Sez. 5, del 21/6/2017, n. 15401).
3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente incidentale, non è configurabile a carico dell’Amministrazione finanziaria un obbligo di conclusione del procedimento di accertamento per adesione mediante provvedimento espresso di diniego o verbale negativo, nè l’iter del procedimento di definizione bonaria delineato dal D.Lgs. n. 218 del 1997 condiziona in alcun modo l’atto impositivo, il quale, se non è impugnato entro il termine di legge, decorrente dalla data di cessazione del periodo di sospensione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, diviene definitivo.
3.3. Infine, il rapporto di autonomia tra l’accertamento con adesione e l’accertamento tributario – reso evidente dal fatto che la presentazione dell’istanza del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6 comporta esclusivamente la sospensione, per una durata predeterminata ex lege, del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo, cessata la quale senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo -, e la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nel valutare la proposta del contribuente in base al carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass. Sez. 5, 3/12/2019, n. 31472) rendono inconfigurabile un legittimo affidamento in ordine al protrarsi dell’astensione, da parte dell’Amministrazione, dalla messa in esecuzione dell’atto impositivo che sia divenuto inoppugnabile, in attesa del perfezionamento della definizione bonaria.
Infatti, la sospensione prevista dal ridetto D.Lgs. n. 197 del 1998 è volta a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione che è determinato dalla legge ed è perentorio, al pari del termine per impugnare l’atto impositivo, sicchè, spirato lo stesso, riprende a decorrere il termine per l’impugnazione sospeso dalla presentazione dell’istanza, senza che la mancata definizione della stessa ne comporti un’ulteriore sospensione sine die (Cass. Sez. 5, n. 16347 del 28/06/2013; Cass. Sez. 6-5, ord. n. 27796 del 24/10/2018).
4. Per quel che riguarda il motivo di ricorso principale, con cui la difesa erariale ha censurato la statuizione con la quale i giudici d’appello, sul presupposto della contrarietà a buona fede della condotta serbata dall’Amministrazione finanziaria rispetto alla richiesta di definizione bonaria avanzata dal contribuente, hanno dichiarato non dovuto l’importo preteso a titolo di sanzioni, si osserva che la definitività dell’accertamento tributario che, per le ragioni esposte, non può ritenersi scalfita dalle contestazioni svolte dal contribuente, preclude in radice la revisione della pretesa sanzionatoria consacrata nell’atto impositivo, costituente il presupposto della cartella esattoriale, divenuto definitivo in ragione della mancata tempestiva impugnazione.
Per tale ragione, in disparte le argomentazioni che militano a sostegno dell’inconfigurabilità, rispetto alla disciplina dell’accertamento con adesione, di un affidamento incolpevole del contribuente in merito alla protrazione oltre il limite legale della sospensione del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo in attesa del perfezionamento della definizione bonaria, nel caso di specie la Commissione tributaria di secondo grado, nel dichiarare “non dovuto dal contribuente il pagamento delle maggiori sanzioni applicate con le cartelle impugnate”, ha rimesso in discussione, sia pure limitatamente alla sua componente sanzionatoria, l’esistenza di un’obbligazione tributaria cristallizzatasi in conseguenza dell’inoppugnabilità dell’atto impositivo.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso erariale, la sentenza gravata deve essere cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario proposto da D.L.F. deve essere rigettato.
4.1. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità si liquidano come da dispositivo in ragione del principio di soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da D.L.F.; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna il ricorrente incidentale a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021