Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19218 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12996-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO DI MEGLIO e CLOTILDE DI MEGLIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9527/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate articola un solo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9527/11/17 della CTR Campania che ha accolto l’appello di T.A. e T.G., avverso le sentenze 14616/16 e 14617/16 della CTP di Napoli, che aveva respinto i ricorsi dei coniugi T., con riguardo all’istanza di condono ai sensi della L. n. 111 del 2011, art. 39, comma 12, relativo agli avvisi di liquidazione – n. ***** – di maggiore imposta di registro ed accessori, riguardante la compravendita di un terreno, in ordine ai quali si era già pronunciata la CTP con sentenza n. 556/11, divenuta definitiva, confermando l’avviso di liquidazione.

La CTR, ribadendo la condonabilità degli avvisi di liquidazione, richiamando sul punto l’asserita analoga decisione della CTP, rilevava che l’Ufficio non aveva interposto gravame avverso la predetta sentenza n. 556/11, e nel merito, rilevava condivisibile la censura degli appellanti in ordine alla omessa pronuncia della CTP sulla erroneità del valore della lite da parte dell’Ufficio che aveva incluso in tale valore non il solo importo del tributo ma anche quello delle sanzioni, contravvenendo al disposto della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c).

I contribuenti hanno svolto difesa con unico contro ricorso, producendo un avviso di liquidazione dell’imposta di registro del *****, relativo alla sentenza n. 63/2005 della CTR concernente imposta di registro ipocatastale sanzioni ed interessi del valore totale di Euro25.195,00, rimarcando che gli atti allegati al ricorso, ai fini dell’autosufficienza dello stesso, in particolare gli avvisi di liquidazione, non sono quelli che hanno dato origine alla controversia e che il motivo di ricorso è generico perchè non rispetta il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico, articolato motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 4 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, per omessa motivazione ovvero motivazione apparente, perplessa ovvero incomprensibile e la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. L. n. 111 del 2011 e della L. n. 289 del 2002, art. 16.

Preliminarmente, ai fini dell’esatto inquadramento della annosa vicenda, il ricorrente, ricostruendo le diverse fasi che hanno preceduto il presente giudizio, deduce che la causa in esame origina dalla compravendita di un terreno, acquistato dai coniugi T. per atto del Notar D., del *****, al n. *****, in ordine al quale l’Ufficio, con avviso n. *****, accertava un maggior valore del terreno. Il provvedimento veniva impugnato dai T. ma confermato in primo e secondo grado. A tanto seguiva, al passaggio in giudicato della relativa sentenza di appello (n. 63/03/2005), l’avviso di liquidazione n. *****, dell’imposta di registro, oltre accessori ed interessi. Avverso tale avviso di liquidazione i coniugi T. proponevano separate impugnazioni che la CTP di Napoli respingeva, con le sentenza nn. 96/01/2012 e n. 556/41/2011.

Al passaggio in giudicato delle predette sentenze l’Ufficio notificava, il 16.06.2015, ai contribuenti l’avviso di liquidazione n. *****, recante le somme decise dai giudici. Tale avviso originava l’attuale giudizio e la decisione della CTR Campania, n. 9527/11/17, qui impugnata, che accoglieva l’appello dei contribuenti e poneva a carico dell’Ufficio le spese di lite.

Con l’unico complesso motivo, il ricorrente Ufficio lamenta l’erroneità della motivazione della sentenza per un duplice aspetto: a) la sentenza della CTP, diversamente da quanto affermato dalla CTR, non aveva affermato la condonabilità degli avvisi di liquidazione, riferentisi a pretese tributarie ormai accertate con decisioni passate in giudicato; b) affermando la condonabilità della pretesa fiscale la CTR aveva violato la normativa di riferimento e la relativa giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per entrambi gli aspetti di illegittimità denunciati.

Va innanzitutto rilevato che in nessuna parte delle sentenze di primo grado (relative ai ricorsi separati dei due contribuenti), il cui contenuto è stato trascritto in ricorso dall’Ufficio ricorrente ai fini dell’autosufficienza del ricorso, si afferma la condonabilità della pretesa fiscale. Viceversa il primo giudice ha escluso la condonabilità dell’avviso, correttamente affermando che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro può avere natura di atto impositivo solo se, per la prima volta, esprime una pretesa fiscale, maggiore di quella in precedenza applicata, che non sia altrimenti conosciuta dal contribuente. Inoltre, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha escluso che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, consenta la definizione delle liti fiscali già definite dalla Corte di cassazione, anche in pendenza del termine per la revocazione della sentenza di merito. A tal proposito il giudice primo giudice constatava che la pretesa tributaria era già nota ai contribuenti che l’avevano impugnata, facendone seguire un giudizio conclusosi con una sentenza passata in giudicato.

La sentenza della CTR, qui impugnata, sul punto afferma, inoltre, erroneamente, che il primo giudice, avendo sancito la condonabilità degli avvisi di liquidazione, aveva omesso di pronunciarsi sull’entità del tributo come conseguente all’applicazione del condono mentre, dalla lettura della prima sentenza emerge che la liquidazione conseguiva ad una pretesa tributaria già contestata ai contribuenti e definitivamente accertata con decisioni passate in giudicato. Anche sotto tale profilo si appalesa la illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato: alla luce del succedersi delle decisioni definitive, infatti, l’avviso di liquidazione che ha generato il presente giudizio non solo non è condonabile ma è intangibile anche per l’entità del tributo accertato, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. Pertanto, questa Corte, decidendo a norma dell’art. 384-bis c.p.c., rigetta gli originari ricorsi.

I contribuenti, attesa la soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi.

Condanna i resistenti al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione della corte di cassazione tenutasi in modalità “da remoto”, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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