Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1922 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22106-2019 proposto da:

U.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che la natura contenziosa o amministrativa dell’ordine di protezione familiare è questione avente carattere nomofilattico, attesa la novità della questione e l’incidenza sulla liquidazione dei compensi professionali.

RITENUTO

che la causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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