Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19226 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3151/2015 R.G. proposto da:

Mecart s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Di Marco, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Davide Ciccarone, in Roma, Viale Angelico, n. 103;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, i persona del regale rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3114/32/2014, depositata l’11 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva solo parzialmente l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como (n. 81/4/13), che aveva accolto il ricorso presentato dalla Mecart. s.r.l. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2007, anche in base ai risultati degli studi di settore, determinando maggiori ricavi per Euro 120.500,00. L’Agenzia delle entrate, in particolare, aveva rilevato che a fronte di ricavi per Euro 1.135.333,00, gli utili erano stati di appena Euro 6495,00. Inoltre, in sede di ispezione presso la sede della società erano stati individuati beni strumentali per Euro 1.349.140,00, come risultava dal libro dei cespiti ammortizzabili, mentre negli studi di settore erano stati indicati beni strumentali per la somma di Euro 518.223,00. Il compenso agli amministratori per la somma di Euro 211.749,00 non era stato indicato negli studi di settore, in quanto tale dato era risultato inserito soltanto negli studi di settore più evoluti. Il giudice di appello accoglieva soltanto il motivo di gravame dell’Ufficio relativa all’utilizzo dei beni strumentali, in quanto, non essendo contestata l’utilizzazione di alcuni macchinari, non vi era però coincidenza con il valore degli stessi, indicato nel registro dei cespiti ammortizzabili (Euro 608.072,13), ed il valore riportato negli studi di settore (Euro 518.223.73), con il conseguente ricalcolo di maggiori ricavi tenendo conto proprio del valore dei beni strumentali di Euro 608.072,00.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società.

3. L’Agenzia delle entrate si “costituisce” ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

4. La contribuente ha depositato, tramite processo civile telematico (PCT) atto di “rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c.”, avendo aderito alla “rottamazione dell’avviso di accertamento impugnato”, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione, rubricato a pagina 20 del ricorso per cassazione, la società deduce “la motivazione insufficiente sul punto controverso e decisivo della controversia, quale appunto il valore dei beni utilizzati nel processo produttivo dell’anno 2007 “nonchè “la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per l’omessa considerazione su un punto fondamentale della controversia, degli elementi probatori documentali forniti e versati in atti dalla concludente e delle illustrazioni resa in proposito da questa relativamente alle significato contrario agli assunti avversari in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nello specifico la perizia tecnica agli atti e il contestato valore dei beni utilizzati nel processo produttivo”.

1.1. Il giudizio deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1.2. Invero, la società ha depositato dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore, di rinuncia agli atti del giudizio.

1.3. Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).

Infatti, poichè l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. “accettizio”, che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, nè un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’art. 390 c.p.c., u.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

Nella specie non risulta che la controparte abbia avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia agli atti depositata dalla società contribuente.

1.4. Deve essere, dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio di diritto, per cui, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., Sez 6-5, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12743).

2. In assenza di attività processuale da parte della Agenzia delle entrate non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio, trattandosi, peraltro, di rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018 (Cass., sez 6-5, 5497/2017).

3. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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