Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19234 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22181-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1.11Agenzia delle entrate, denunciando violazione dell’art. 33 della L.388 del 2000, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, a conferma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso da essa ricorrente nei confronti di V.C., quale notaio rogante l’atto in data 2 agosto 2012 di compravendita di un terreno, in revoca delle agevolazioni di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per mancanza “sia del requisito formale della sussistenza di un piano particolareggiato sia del requisito sostanziale della concreta possibilità di edificare” a causa della sospensione del permesso di costruire.

La CTR ha dato conto del fatto che, sulla base del certificato urbanistico, il terreno risultava essere, all’epoca del contratto, in “un’area edificabile perchè soggetta ad uno strumento urbanistico diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati” ed essere incluso in un “sistema insediativo Città Consolidata tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera T3” – ed ha affermato che “il requisito della edificabilità dell’area a cui era subordinata l’agevolazione fiscale non era venuto meno per la sospensione del premesso di costruire”;

2. il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, tornando a sostenere che il terreno ricadeva in un piano regolatore generale e non in un piano particolareggiato ed insistendo sul fatto che l’edificabilità era stata sospesa.

Va premesso che la disposizione di riferimento non è la L. n. 388 del 2000, art. 33. Questa disposizione – ai sensi della quale “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”- è stata abrogata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, con alcune eccezioni, poi estese dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 306. Il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, è stato a sua volta abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 27, a decorrere dal 1 agosto 2008, e sostituito per effetto della medesima L. n. 244, commi 25 e 26. Anche queste ultime disposizioni, già modificate, sono state abrogate dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10.

La disposizione di riferimento è del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte I, art. 1, ultimo capoverso, che nella versione in vigore dall’1 agosto 2008 al 1 gennaio 2014, stabiliva che “Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto”, l’imposta di registro era dovuta nella misura dell’1%.

Ciò premesso, la CTR ha asserito sussistere i presupposti applicativi della disposizione agevolativa sul rilievo che il terreno era compreso in “uno strumento urbanistico diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale” come risultava dal certificato di destinazione urbanistica prodotto dal contribuente dal quale era dato evincere anche -secondo quanto la CTR pure evidenzia – che l’immobile ricadeva in un “sistema insediativo Città Consolidata tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera T3”.

Questa Corte, con ordinanza 15 novembre 2017, (ndr: testo originale non comprensibile) ha affermato: “La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, non dà rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato ma al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, attesa la “ratio” di assicurare, a fronte di un intervento edilizio, una trasformazione organica e razionale del territorio, agevolando sul piano fiscale la tassazione di atti traslativi di immobili interessati dall’intervento stesso. Ne consegue che l’agevolazione è applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni, fungendo anche da piano particolareggiato, e che, pertanto, non vi sia necessità di quest’ultimo”.

Tale statuizione di principio, per la parte relativa alla equipollenza tra strumento di programmazione secondaria e strumento attuativo legata possibilità che il piano regolatore funga da piano particolareggiato, è replicabile anche in riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, parte I, art. 1, nella versione in vigore dall’1 agosto 2008 al 1 gennaio 2014.

Ne consegue che in tanto la ricordata affermazione della CTR potrebbe essere ritenuta -come vorrebbe l’Agenzia- in violazione della legge in quanto fosse dimostrato che lo “strumento urbanistico diretto all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati”, a cui detta affermazione rimanda tramite il richiamo alle risultanze del certificato di destinazione urbanistica, non avesse in concreto il contenuto di un piano particolareggiato.

Questa dimostrazione avrebbe potuto e dovuto essere data dalla Agenzia mediante la integrale trascrizione o allegazione al ricorso, in primo luogo, del certificato di destinazione urbanistica e, in secondo luogo, dello strumento attuativo in cui l’immobile de quo era inserito, con la specificazione che la trascrizione o allegazione dello strumento attuativo in tanto sarebbe stata ammissibile in questa sede di legittimità in quanto già avvenuta nei gradi di merito (altrimenti ostando l’art. 372 c.p.c.).

L’Agenzia si è limitata ad asserire che il terreno ricadeva in un piano regolatore generale e non in un piano particolareggiato.

Quanto poi alla rinnovata prospettazione dell’Agenzia che il permesso di costruire “rilasciato per il terreno in oggetto era stato sospeso in relazione a problematiche occorse”, si tratta di prospettazione di una circostanza che in base alla lettera della legge è ininfluente;

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la contumacia del contribuente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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