LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1792/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3492/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 26 maggio 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 GIUGNO 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
Che:
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’impugnazione proposta da C.M. avverso l’avviso di accertamento n. *****, contenente l’estensione in via solidale alla contribuente, quale socio unico, del reddito prodotto dalla Centro Sicurezza s.r.l. nell’anno di imposta 2006, sulla pretesa equiparazione della cessione totale della quota alla cessione di azienda.
2. Ha rilevato il giudice di appello che la cessione della quota dalla C. a terzi, avvenuta in data 26 luglio 2006, non poteva essere equiparata alla cessione di azienda, in quanto era “evidente come tale cessione non ebbe affatto per oggetto l’organizzazione aziendale, che continuò a far capo alla società stessa”. Ha, inoltre, rilevato il giudice di appello che l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della cessione della partecipazione dell’unico socio impediva l’imputabilità alla cedente della responsabilità solidale verso le obbligazioni inadempiute dalla società.
3. Per la cassazione della citata sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo, mentre C.M. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso la configurabilità di una cessione di azienda come effetto della cessione della quota del socio unico della s.r.l. e, conseguentemente, ha falsamente applicato la previsione denunciata come lesa, laddove essa prevede la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è stata effettuata la cessione e per i due precedenti.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
3. La pretesa oggetto dell’avviso di accertamento impugnato ha per oggetto la responsabilità solidale, prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, del cedente con il cessionario di azienda per il pagamento dei debiti fiscali maturati dalla società interessata nell’anno della cessione. Di tanto mostra di avvedersi anche la CTR nell’impugnata sentenza, che – tuttavia – affida l’esclusione della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della normativa citata – che la sentenza di primo grado aveva posto a base della reiezione dell’impugnazione della contribuente, come fatto palese dalla trascrizione della sentenza contenuta in ricorso – alla laconica quanto incomprensibile affermazione che “appare evidente” che la cessione della quota non possa qualificarsi come cessione di azienda. Un’affermazione che risulta sfornita di alcuna motivazione e che, in sè, rende la sentenza del tutto incomprensibile, viepiù in una fattispecie, quale è quella oggetto di giudizio, in cui la società a responsabilità limitata era a socio unico e, quindi, sottoposta alla disciplina dell’art. 2462 c.c., per effetto della quale v’è sostanziale indistinzione tra imprenditore e impresa gestita in forma societaria. Il chè, in tesi, avvalora la presunzione di cessione di azienda come effetto naturalmente connesso alla cessione a un altro socio unico (tale M.M.K.) dell’intera partecipazione sociale. E ciò del tutto a prescindere dagli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2470 c.c., che sono invocati dalla sentenza in maniera del tutto incongrua, posto che essi sono finalizzati al ben diverso fine di regolare la limitazione della responsabilità del socio unico, circostanza estranea al caso di specie, ove si invoca la normativa speciale tributaria in tema di responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda.
4. La sentenza va, pertanto cassata, e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della configurabilità nel caso di specie dei presupposti applicativi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, come interpretato alla luce degli accennati principi di diritto e per la regolazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021