LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6563-2019 proposto da:
D.F.I., rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. D.F.I. avverso l’ordinanza con cui il medesimo ufficio aveva liquidato in Euro 400 il compenso dovuto al predetto difensore in relazione all’assistenza prestata in favore di O.D., ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il D. affidandosi a due motivi.
Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.
In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria unitamente ad un atto di costituzione di nuovo difensore, dichiarando di volersi difendere in proprio in sostituzione del procuratore originariamente nominato nel ricorso in Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale abbia determinato il compenso da liquidare per l’intero giudizio di protezione internazionale sulla base di un protocollo di intesa, adottato dal Consiglio Nazionale Forense ma non ratificato dai vari uffici giudiziari, e non invece in conformità con quanto previsto dalla tariffa in vigore al momento della liquidazione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che, sull’importo determinato dal predetto protocollo, già inferiore ai valori risultanti dalla tariffa in vigore, il giudice di merito abbia operato una doppia decurtazione del 50%, pervenendo in tal modo alla liquidazione di un importo eccessivamente ridotto.
Le due censure, che attingono sotto diversi profili il tema del valore giuridico da attribuire al protocollo d’intesa cui ha fatto riferimento il giudice di merito, anche con riguardo al profilo della sua effettiva vincolatività, in assenza di espressa ratifica promanante dai singoli uffici giudiziari, nonchè la sua idoneità a derogare ai minimi tariffari, implicano la risoluzione di questioni sinora mai proposte all’esame di questa Corte.
Il Collegio, di conseguenza, non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinchè esso sia chiamato e discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia chiamato e discusso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021