LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11266/2016 proposto da:
I.L., I.M., QUALI EREDI DI T.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCA MARIA D’UGO;
– ricorrenti –
contro
F.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 776/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2002 l’avv. F.M. convenne in giudizio I.L. e I.M. esponendo di essere loro creditore, quali eredi del defunto I.I., della somma di Euro 43.898,84 per prestazioni professionali in virtù della sentenza del Tribunale di Fermo n. 178 del 2002, e su tale premessa chiese che i convenuti fossero dichiarati decaduti dal beneficio di inventario perchè, nel redigerlo, avevano omesso di indicare alcuni beni ereditari, tra i quali un immobile e i beni mobili contenuti nella casa familiare in cui aveva abitato il de cuius fino al momento della morte.
1.1. I convenuti resistettero; nel giudizio intervenne la madre degli stessi, T.E., la quale formulò domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell’immobile in oggetto, anche per intervenuta usucapione.
1.3. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 277 del 2005 accolse la domanda attorea, e dichiarò inammissibile la domanda della parte intervenuta.
2. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 776 del 2015, pubblicata il 14 luglio 2015, ha confermato la declaratoria di decadenza dei convenuti dal beneficio d’inventario, e rigettato nel merito la domanda dell’intervenuta.
3. Per la cassazione della sentenza ricorrono I.L. e I.M., anche in qualità di eredi di T.E., sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese in questa sede l’intimato F.M..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 169 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte d’appello non avrebbe pronunciato sul motivo di gravame relativo all’omesso deposito del fascicolo di parte attrice, che era stato ritirato in sede di precisazione delle conclusioni e non più depositato nei termini, con la conseguenza che la documentazione in esso contenuta non poteva essere utilizzata nel giudizio d’appello. E invece, la Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo provata la mala fede dei convenuti-appellanti, sulla base delle risultanze di quei documenti.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 494 c.c. e si contesta che la Corte d’appello non avrebbe rispettato il principio secondo cui l’onere della prova dell’occultamento doloso dell’inventario incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo presumersi la buona fede dell’erede fino a prova contraria.
3. Con il terzo motivo è denunciata omessa ed errata valutazione delle prove a sostegno della domanda dell’intervenuta, in violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2700 c.c. e si contesta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in adeguato conto la produzione documentale della intervenuta ed avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le prove orali dedotte dalla medesima parte.
4. Il primo motivo è infondato dovendosi ribadire, al riguardo, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo (ex plurimis, Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718).
4.1. Nella fattispecie in esame in cui peraltro non è contestato che l’attore avesse prodotto tempestivamente la visura della Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo – la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale, secondo cui doveva ritenersi provata la mala fede degli eredi I. sulla base della circostanza decisiva che essi avevano omesso di inserire nell’inventario beni immobili regolarmente trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo in favore di I.I. in epoca antecedente alla redazione dell’inventario, la cui esistenza essi conoscevano o avrebbero potuto conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza.
4.3. Non è ammissibile il secondo motivo di ricorso che, benchè formulato con riferimento alla violazione di norme (art. 494 c.c., e riparto dell’onere probatorio), contesta in realtà l’accertamento fattuale svolto dalla Corte d’appello e con esso la valutazione dei mezzi di prova documentali e non, con censura che attinge il merito della causa.
4.4. Inammissibile risulta anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di mala fede richiamando una serie di circostanze dalle quali si evincerebbe, invece, la buona fede degli eredi I..
Oltre a doversi ribadire che l’accertamento dello stato soggettivo è un tipico giudizio in fatto riservato al giudice del merito, nella specie quel giudizio risulta sorretto da un’argomentazione che non è scalfita dai rilievi difesivi dei ricorrenti. La mancata verifica della consistenza patrimoniale del de cuius, che era accertabile semplicemente con la visura dei registri immobiliari, è stata ritenuta dalla Corte d’appello di tale rilievo da escludere “valore alle giustificazioni addotte”. La stessa Corte ha chiarito che dall’atto di compravendita intervenuto tra i coniugi I. – T. non risultava che la T. fosse intestataria dell’immobile oggetto di contestazione.
5. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021
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