Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19275 del 07/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14760/2015 proposto da:

La Centrale Re S.r.l., in persona dei soci amministratori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’avvocato Valensise Carolina, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tateo Vincenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Studio Tecnico d’Architettura V. Associati di V. Dott. Arch. F. e M. Dott. Arch. M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato Adavastro Francesco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1607/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

LA CENTRALE RE SRL ricorre con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata. STUDIO TECNICO D’ARCHITETTURA ” V. ASSOCIATI” di V. DOTT. ARCH. F. e MIRABELLI DOTT. ARCH. M. ha replicato con controricorso.

Con detta sentenza la Corte distrettuale, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo emesso in data 4/7/2014 dal Collegio arbitrale, ha respinto sia l’impugnazione principale che l’impugnazione incidentale.

Le due parti, con istanza congiunta depositata in prossimità dell’adunanza camerale, hanno comunicato di avere raggiunto un accordo a mezzo del quale la controversia è stata integralmente definita ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

La definizione bonaria della lite, di cui i difensori delle parti concordemente hanno dato atto, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U. 8980/2018; Cass. 24632/2019).

Conclusivamente, il ricorso deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

Va disposta la compensazione delle spese di lite, come richiesto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472