Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19295 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22892/2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma, corso V. Emanuele II n. 18, presso lo Studio Grez, rappresentato e difeso dall’avvocato Lofoco Fabrizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Sannicandro di Bari, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 5697, presso lo studio dell’avvocato Battista Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Carrozzo Salvatore, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 223/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Il signor S.V., proprietario di un terreno in Sannicandro di Bari di complessivi mq. 3099, inserito in un PIP per essere espropriato ed occupato d’urgenza con decreto autorizzatorio del 6 novembre 2007, non accettava l’indennità provvisoria offerta dal Comune di Sannicandro di Bari e, ritenendo incongrua la stima operata dal collegio tecnico, proponeva opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Bari che, con sentenza del 18 febbraio 2015, la rigettava per mancanza del decreto di esproprio, la cui emissione era ormai preclusa per la scadenza dei termini di legge.

Avverso questa sentenza il sig. S. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, resistito dal Comune di Sannicandro di Bari che propone anche ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con tre motivi il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonchè dell’art. 112 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda volta a fare determinare l’indennità di occupazione d’urgenza, rispetto alla quale si assume che non era richiesta l’emissione e la produzione in giudizio del decreto di esproprio (primo motivo); per avere ritenuto che la pronuncia del decreto di esproprio fosse una condizione dell’azione di opposizione alla stima, la quale, invece, avendo natura di accertamento delle giuste indennità, sarebbe soggetta alla sola comunicazione del deposito della relazione di stima, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 (secondo motivo); per avere il Comune tardivamente sollevato la predetta questione nella comparsa conclusionale e la Corte rilevato d’ufficio la mancanza del decreto di esproprio, senza considerare che il Comune aveva tempo di emettere il decreto fino al 2016 in ragione della efficacia decennale del piano urbanistico (terzo motivo).

Il primo motivo è fondato.

E’ costante in giurisprudenza l’affermazione secondo cui il proprietario di un terreno oggetto di un procedimento espropriativo è legittimato ad agire in giudizio immediatamente dinanzi alla Corte d’appello, competente in unico grado di merito, per ottenere la giusta indennità di occupazione legittima del bene occupato ed anche eventualmente irreversibilmente trasformato, in ragione della tutela assicurata dall’art. 24 Cost., senza attendere l’emissione del decreto di esproprio, atteso che la mancata o tardiva emissione del decreto di esproprio non incide sulla legittimità della occupazione, disposta ed intervenuta in costanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cass. n. 11504 del 2014, n. 2437 del 2009, n. 4323 e 7256 del 1999). Rispetto al suddetto principio la decisione impugnata è dissonante, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare che ad essere chiesta nel giudizio era l’indennità di occupazione d’urgenza e non l’indennità di espropriazione.

Gli altri motivi sono infondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui, nel giudizio di opposizione alla stima della indennità di espropriazione, l’esistenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell’azione e va verificata d’ufficio dal giudice anche nel giudizio di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 3784 del 2006, n. 10165 del 2003, n. 5513 del 2000). Ed infatti, sussistendo indissolubile collegamento tra l’indennità di espropriazione e il trasferimento della proprietà del bene, attraverso l’espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l’ammontare dell’indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, non è possibile alcuna statuizione su detto ammontare se il provvedimento di espropriazione non è sopravvenuto, costituendo dunque tale sopravvenienza presupposto indefettibile e, quindi, condizione dell’azione di determinazione definitiva dell’indennità.

Il ricorso incidentale, concernente il governo delle spese, è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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