Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19296 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2417/2019 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Virginio Jacoucci, 8, presso lo studio dell’Avvocato Michele Miraglia, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Gianpaolo Carretta, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 2165/2018, depositato il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato l’impugnazione proposta da N.B., cittadino dello Stato del Senegal, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto di quella umanitaria adottato dalla competente Commissione territoriale.

I giudici di primo grado hanno ritenuto la non attendibilità del racconto circa l’avvicinamento del richiedente alla religione cattolica, ragione per la quale il padre avrebbe obbligato il ricorrente a lasciare la casa in cui abitava e comunque insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. N.B. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza/illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia con error in procedendo ed iudicando là dove i giudici di merito non hanno adeguatamente apprezzato i fatti narrati in sede amministrativa e davanti allo stesso tribunale e non hanno preso in considerazione la situazione di debolezza politico-istituzionale del Senegal, ragione, questa, che si frapponeva al rientro del richiedente nel Paese di origine.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’error in iudicando e in procedendo in cui era incorso il tribunale nella valutazione della la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria per i necessari estremi dl “danno grave” e dei “seri motivi” di carattere umanitario.

3. Il primo motivo è inammissibile. I giudici di merito hanno ritenuto l’inattendibilità del racconto reso dal richiedente protezione che ha assunto il rischio di un rientro nel Paese di origine per essersi egli convertito alla religione cattolica dopo essersi avvicinato ad un ragazzo di fede cristiana ed essere stato obbligato ad allontanarsi per tale ragione dalla propria casa dal padre.

Il giudizio di fatto adeguatamente motivato non viene messo in crisi dalla proposta censura che genericamente contrappone una diversa interpretazione del racconto reso senza dare conto nè del fatto decisivo omesso nella valutazione, nè di motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa (Cass. 02/07/2020 n. 13578; Cass. 19/06/2020 n. 11925; Cass. 05/02/2019 n. 3340).

L’instabilità del Paese di origine il Senegal viene del pari dedotta in modo generico ed inconcludente senza che la contestazione di siffatto estremo, forte nell’atto difensivo di esiti di report internazionali, neppure valga a far valere una determinata forma di protezione che come tale neppure viene indicata.

4. Il secondo motivo è inammissibile, ancora, per genericità e tanto nell’apprezzata inattendibilità del racconto e nella ritenuta insussistenza da parte del tribunale di ulteriori situazioni di personale vulnerabilità del richiedente il tutto per un giudizio formulato nella richiamata regola comparativa di cui a Cass. n. 4455 del 2018 che non risulta in alcun modo scalfito dalla proposta censura in cui si invoca la sussistenza dei “seri motivi” per il riconoscimento del diritto al permesso per ragioni umanitarie e di nuovo alla protezione internazionale richiamandosi la vicenda della conversione religiosa.

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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