LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9044/2015 proposto da:
L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA, 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUROLO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7316/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2014 R.G.N. 7932/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da L.M. avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda volta ad ottenere gli assegni per nucleo familiare ai sensi del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8, convertito in L. n. 153 del 1988, sulla pensione indiretta erogatale dall’Inps.
La Corte ha esposto che, rilevata la nullità della notifica del ricorso in appello in quanto non notificato presso il procuratore domiciliatario avv. Daniela M.G. Adimari, aveva concesso un nuovo termine perentorio per la notifica del gravame e che, tuttavia, anche la nuova notifica era nulla poichè eseguita, giusta avviso prodotto, all’Inps ***** e quindi non al procuratore domiciliatario “avv. Daniela MG Adimari” alla quale, nella notifica, non vi era alcun riferimento.
Secondo la Corte territoriale, pertanto, la notifica era inesistente ed inoltre era anche priva della firma dell’agente postale. La Corte ha quindi rilevato che non potendo concedere un nuovo termine,stante la perentorietà del termine già concesso, l’appello era improcedibile.
2. Avverso la sentenza ricorre L.M. formulando due motivi. Resiste l’Inps.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 115 e 116, dell’art. 149 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. La Corte ha omesso di valutare una circostanza determinante e che cioè l’avviso di ricevimento prodotto era un duplicato dell’avviso di ricevimento della seconda notifica, duplicato richiesto dalla ricorrente, e depositato in data 4/7/2014, in quanto non era ancora pervenuto l’originale per la data dell’udienza fissata per 25/9/2014. Se avesse considerato tale circostanza la Corte non avrebbe potuto denunciare l’insussistenza della firma dell’agente.
Deduce inoltre che la motivazione era illogica in quanto la Corte aveva omesso di valutare la difformità, nel duplicato dell’avviso di ricevimento, consistente nel contrasto con la richiesta di notifica apposta sull’atto di appello. Deduce infatti, che nel duplicato era indicato quale destinatario l’Inps, invece nella richiesta di notifica, apposta sull’atto di appello, era specificato anche l’avv. dell’Inps, avv. Adimari, cui l’atto era diretto. 4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982. La Corte non poteva dichiarare improcedibile l’appello prima della produzione dell’originale soprattutto in considerazione del fatto che la relata recava quale destinatario l’Inps.
5. Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va esclusa la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Inps per essere il ricorso costruito mediante spillatura degli atti rilevanti. Invero il ricorrente non si è limitato a riprodurre gli atti rilevanti, ma ha anche provveduto con idonei commenti a spiegarne il significato e la rilevanza ai fini della decisione, nonchè ad evidenziare le parti rilevanti per dimostrare la fondatezza delle censure contenute nel ricorso.
6. Non si ravvisano, inoltre, nella decisione della Corte violazioni delle norme denunciate.
La Corte territoriale ha correttamente rilevato la nullità della prima notifica effettuata all’Inps in ***** e presso tale funzionario Z.A.M.. Davanti al Tribunale, infatti, l’Inps si era costituito con l’avv. Daniela MG Adimari ***** e, dunque, la Corte ha rinviato all’udienza del 5/6/2014 i concedendo un nuovo termine per rinnovare la notifica. A detta udienza, non essendo ancora pervenuta la ricevuta di ritorno, ha concesso un ulteriore rinvio all’udienza 25/9/2014 nel corso della quale, su richiesta dello stesso procuratore della ricorrente, ha deciso la causa rilevando la mancata individuazione del procuratore dell’Inps destinatario della notifica.
L ricorrente, onerata del rinnovo della notifica, ha depositato un avviso di ricevimento inidoneo, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, in quanto, anche stavolta, l’atto non era indirizzato all’avvocato Adimari costituitasi per l’Inps in primo grado. Pur risultando l’inidoneità dell’avviso di ricevimento depositato la ricorrente ha chiesto che la causa fosse decisa.
La Corte ha, pertanto, trattenuto la causa in decisione e la pronuncia non è, dunque, censurabile anche ove ha rilevato che il termine concesso era perentorio e dunque non sarebbe stato possibile concedere un nuovo termine.
I motivi di censura non sono idonei a scalfire la bontà della decisione non ravvisandosi alcuna violazione delle norme sulle notifiche che anzi appaiono scrupolosamente osservate dalla Corte.
Nè tantomeno è fondata la denuncia di vizio di motivazione.
La sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all’anomalia motivazionale, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012.
Nel sistema, l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto.
La norma introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Nella specie la Corte ha esaminato il documento depositato e ne ha rilevato correttamente l’inadeguatezza a consentire la regolare instaurazione del giudizio d’appello.
6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve pronunciarsi sulle spese avendo la ricorrente rilasciato dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in calce al ricorso.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021