LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17745/2019 proposto da:
S.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Ragnoli, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 2354/2019, depositato il 10/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’impugnazione proposta da S.A., nato a *****, avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente (per il quale egli dichiarava di aver abbandonato il proprio paese per sottrarsi all’azione di appartenenti al partito dei ***** opposto al ***** di cui egli faceva parte e la insussistenza dei presupposti di riconoscimento di ogni forma di protezione.
S.A. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per erronea valutazione della condizione socio-politica del Pakistan e della Regione del Punjab per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente deduce a fondamento dello stesso una serie di precedenti di Tribunali e Corti di merito nella inutilità della citazione, rilevando in questa sede solo i precedenti di legittimità che la Corte è tenuta a conoscere nell’adempimento del dovere istituzionale, derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 ord. giud. (vd. Cass. S.U. 26482/2007; Cass. n. 27716 del 2020).
Il motivo altresì non assume in alcun modo il contenuto suo proprio di critica e confronto con la motivazione impugnata e per l’osservata tecnica di stesura esso si denuncia quindi come inammissibile per assoluta genericità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU e artt. 35 e 36 Cost., per dedotta mancata qualificazione del diritto al lavoro come diritto fondamentale.
Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni indicate sub par. n. 1 avendo il ricorrente portato a fondamento dello secondo una serie di pronunce di merito per le quali, il primo deduce, si “è affermato un orientamento giurisprudenziale che riconosce il lavoro come diritto fondamentale che è dovere dello Stato tutelare, nelle forme e con i diritti riconosciuti dall’ordinamento italiano”.
3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021