Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19307 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12136/2015 proposto da:

Immobilgi F. S.p.a., in Liquidazione, già Immobiliare G s.r.l, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 14, presso lo studio dell’avvocato Straffi Giacomo, rappresentata e difesa dall’avvocato Panarella Carmine, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Amministrazione provinciale di Caserta, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Landolfi Fabio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gesù n. 62, presso lo studio dell’avvocato Visone Lodovico, rappresentato e difeso dagli avvocati Di Caprio Lucia, Pagano Alessandro, Tozzi Silvano, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 688/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 febbraio 2015 – in controversia promossa da L.M. nei confronti della Provincia di Caserta e della Immobiliare G srl, dinanzi al Tribunale di Nola, in riassunzione, al fine di sentire condannare l’amministrazione convenuta, quale ente attuatore del progetto e destinatario della titolarità dell’opera, e la società convenuta, quale responsabile del procedimento espropriativo ed appaltatrice dei lavori, al rilascio dei beni occupati o, in mancanza, al risarcimento dei danni derivati dall’occupazione d’urgenza, nel *****, di circa 3.000 mq di un’area di proprietà del L. per la realizzazione del “collettore fognario, 2 stralcio, 1 lotto, a servizio dei Comuni di Cervino, S. Maria a Vico e S. Felice a Cancello”, occupazione illegittima sia per mancanza di valida dichiarazione di pubblica utilità – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la procedura ablatoria carente ab initio di dichiarazione di p.u. e dei quattro termini previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13 (non indicati nella Delib. Giunta Provinciale n. 264 del 1996) di inizio e compimento delle opere e della procedura espropriativa, aveva condannato la Provincia di Caserta, e respinto la domanda nei confronti della Immobiliare G, al pagamento all’attore di Euro 96.600,00, oltre accessori, previa decurtazione dell’importo Euro 16.423,67, percepito a titolo di acconto dal L. nel gennaio 1997.

2.- In particolare, i giudici d’appello, in parziale accoglimento del gravame della Provincia, nella contumacia della Immobilgi F. spa (già Immobiliare G), hanno sostenuto che la Immobilgi era corresponsabile con la Provincia (in quanto, essendo delegata da quest’ultima per il compimento della procedura di espropriazione, non si era attivata diligentemente affinchè il decreto di espropriazione fosse tempestivamente emesso), ma non responsabile in via esclusiva, in difetto di prova di una concessione traslativa della Cassa per il Mezzogiorno, e che la procedura espropriativa era comunque illegittima per la mancata prefissione dei termini di legge nella Delib. del 1996 e per la mancata conclusione della cessione volontaria dell’area occupata; in punto di quantum, in parziale riforma della decisione impugnata, operando il criterio del valore venale ed essendo il terreno, secondo il PRG vigente dal 1982, classificato in zona omogenea D-Industriale Piano A.S.I. per il 90% circa ed in zona R-rispetto per il restante 10%, la Corte, ritenendo corretta la valutazione del consulente tecnico d’ufficio, condannava la Provincia e la Immobilgi, in solido, al pagamento della somma di Euro 152.912,73, compresa l’indennità per l’occupazione legittima, oltre interessi.

3.- Avverso la suddetta pronuncia la Immobilgi F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo nei confronti della Provincia di Caserta e di L.M., che resistono entrambi con controricorsi e ricorsi incidentali. Il L. ha presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La Provincia di Caserta ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso principale di Immobilgi F., perchè notificato in data 6 maggio 2015, a fronte della dichiarata (dalla Immobilgi) ricezione della notifica della sentenza impugnata in data 2 marzo 2015, cioè oltre il sessantesimo giorno di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. L’eccezione è infondata per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, il ricorso della Immobilgi risulta tempestivamente inviato per la notifica il 2 maggio 2015 alla Provincia (presso la sede con consegna dell’atto all’U.G. ed a mezzo del servizio postale, con successivo perfezionamento il 6 maggio 2015) e al suo procuratore costituito, avvocato Angela Raffaella Buonpane, fermo restando che il buon fine della notifica è attestato dalla regolare costituzione dell’ente nel giudizio di cassazione.

In secondo luogo, il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1, a decorrere dal 2 marzo 2015, scadeva il 1 maggio 2015 (giorno festivo) ed era prorogato, ex art. 155 c.p.c., al lunedì successivo, 4 maggio 2015, risultando tempestiva la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente Immobilgi, non solo al L. in data 30 aprile 2015, ma anche alla Provincia presso il domiciliatario avvocato Angela Raffaella Buonpane, il 4 maggio 2015 (lunedì).

2.- La ricorrente principale Immobilgi lamenta, con unico motivo, la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in punto di corresponsabilità dell’appaltatore delegato all’espletamento degli atti necessari al perfezionamento delle espropriazioni in nome e per conto della Provincia.

La Corte d’appello ha ritenuto corresponsabile l’impresa Immobilgi perchè, in difetto di prova di una concessione traslativa che avrebbe comportato la responsabilità esclusiva del concessionario, l’impresa appaltatrice dei lavori risultava essere stata delegata a compiere le procedure espropriative per conto della Provincia e non era stato dimostrato che essa avesse occupato l’immobile sulla base di un provvedimento legittimo, che avesse completato l’opera entro il termine finale di occupazione e non avesse contribuito alla ritardata o omessa pronuncia del decreto di espropriazione, in modo da mantenere la fattispecie nella sua fisiologica cornice di legittimità. E’ una motivazione incensurabile. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico” che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (vd. Cass. SU n. 8053 del 2014). Nella specie, la ricorrente non specifica quale sia il fatto storico, distinto dalla questione di diritto, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello e denuncia, invece, una insufficiente/contraddittoria motivazione, in particolare con riguardo alla valutazione delle risultanze probatorie, nel tentativo improprio di ottenere una rivisitazione di apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito.

3.- Si deve esaminare, a fronte della inammissibilità del ricorso principale, se i ricorsi incidentali della Provincia di Caserta e del L. siano tempestivi e dunque efficaci, alla luce del principio secondo cui, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto allorchè siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325 c.p.c., comma 2, art. 326 c.p.c., comma 1 e art. 327 c.p.c., comma 1, senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2 (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (Cass. n. 6077 del 2015, n. 8105 del 2006).

Il ricorso incidentale della Provincia di Caserta, notificato alle controparti tra l’11 ed il 18 giugno 2015, è tardivo rispetto al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1, risultando dagli atti di causa (allegato 2 controricorso L.) che la sentenza impugnata è stata regolarmente notificata alla Provincia di Caserta, anche via PEC presso il procuratore (avvocato Angela Raffaella Buonpane) costituito nel giudizio a quo, in data 3 marzo 2015, risultando sul punto fondata l’eccezione del L..

E’ tardivo anche il ricorso incidentale del L., notificato tra il 21 e il 23 luglio 2015, a fronte della notifica della sentenza effettuata dallo stesso L. in data 27 febbario-3 marzo 2015, trovando applicazione il principio secondo cui i termini di cui all’art. 325 c.p.c., decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, per il quale il compimento della predetta attività segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che rilevi l’intenzione del notificante stesso (ex plurimis Cass. n. 5177 del 2018, SU n. 6278 del 2019).

4.- In conclusione, il ricorso principale di Immobilgi è inammissibile, i ricorsi incidentali sono inefficaci.

5.- Le spese seguono la soccombenza che va riferita alla sola Immobilgi, restando irrilevante l’eventuale esito dei ricorsi incidentali, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede al loro esame, sicchè l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto al ricorrente principale (Cass. n. 15220 del 2018, n. 4074 del 2014). Le spese sono compensate ne rapporto tra i ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficaci i ricorsi incidentali; condanna il ricorrente principale alle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per ciascun controricorrente; compensa le spese nel rapporto tra i ricorrenti incidentali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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