Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1931 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9259/2015 proposto da:

D.C.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 934/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2014 R.G.N. 11314/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di D.C.L. alla pensione di vecchiaia a decorrere dall’1/1/2009 e non già, come affermato dal Tribunale, dall’1/8/2008.

Ha affermato che era applicabile anche alla pensione di vecchiaia anticipata il regime delle finestre di cui alla L. n. 247/2007.

2. Avverso la sentenza ricorre D.C.L. con un unico motivo. Resiste l’Inps.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, lett. B, nonchè del D.L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, nonchè le norme regolamentari dell’INPS e le circolari del 31/12/2007 e del 15/5/2008.

Pone la questione dell’applicabilità anche alla pensione anticipata di vecchiaia del regime delle finestre.

4. Il ricorso è infondato.

La pensione anticipata in discorso va considerato, un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%.

Questa Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamenti.

Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984".

5. Ai sensi della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio dell’anno successivo e tale disposizione trova, pertanto, applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata in difetto, inoltre, di una specifica disposizione contenuta nella legge di esclusione di una tale categoria di pensioni di vecchiaia.

Il dettato normativo di cui alla L. n. 247 del 2007, è chiaro nel ricomprendere nel differimento della data di accesso al pensionamento – tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi all’80%.

6. A conferma della correttezza della decisione va richiamato quanto più volte affermato da questa Corte con riferimento all’analoga normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010, in ordine alla quale si è affermato il seguente principio di diritto:” In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese di lite stante la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in calce al ricorso, sottoscritta dal ricorrente.

Sussistono i presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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