LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12992/2016 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER n. 36, presso lo studio dell’avvocato IOLANDA PICCININI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 700/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2015 R.G.N. 1667/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 7000 depositata il 1.9.11.2015, la Corte di appello di Roma, ritenendo tempestiva la contestazione disciplinare inoltrata dalla Telecom Italia s.p.a. al dirigente Dott. G.L., ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato con lettera del 19.1.2.2008 per non avere previsto, nè disposto o effettuato efficaci ed adeguati interventi che sarebbero stati assolutamente necessari, in considerazione dei volumi e della gravità delle irregolarità riscontrate nella vendita di schede telefoniche prepagate – vista la posizione assunta nell’ambito dell’organizzazione aziendale dal suddetto dirigente, responsabile di tutte le strutture territoriali che gestivano la distribuzione degli abbonamenti sul territorio nazionale.
2. La Corte distrettuale, per quel che interessa, ha rilevato che l’inerzia e l’inadeguatezza al ruolo apicale del G. – nominato nel gennaio 2007 Responsabile della Direzione Sales Consumer nell’ambito del settore Domestic Mobile Service (struttura articolata in 5 distinte aree territoriali, ciascuna con proprio Responsabile, che riportavano tutti al G., nonchè nella Funzione Sales Supporto & Process che si occupava dell’attivazione delle SIM Cards, il cui Responsabile, D.V., riportava sempre al G.) – era emersa nell’audit (luglio 2008) e nell’ambito della procedura disciplinare avviata nei confronti del dirigente, a lui sottoposto, D.V. (13-20 ottobre 2008), sicchè nessun profilo di tardività poteva imputarsi all’azienda, tenuto altresì conto che in nessun modo poteva ritenersi pregiudicato l’effettivo esercizio dei diritti di difesa del G. (come avevano dimostrato le giustificazioni rese dallo stesso sia in sede disciplinare che in quella giudiziaria) nè poteva ragionevolmente ritenersi ingenerato un affidamento nella tolleranza dei comportamenti da parte della società; la Corte ha, inoltre, rilevato che gli interventi posti in essere dal dirigente al fine di avversare il fenomeno fraudolento erano stati “assolutamente tardivi” in quanto posti in essere quando ormai la vicenda era già emersa ed aveva assunto pubblicamente i caratteri di gravità (richiamati nel verbale della Polizia Tributaria di Vicenza che aveva svolto, anche tramite intercettazioni telefoniche, indagini sull’attività di un’associazione criminosa), che le uniche mail (inviate ai dirigenti sottordinati) relative all’anno 2007 rivelavano una palese sottovalutazione del problema (considerata la stretta correlazione tra il problema delle intestazioni multiple di carte telefoniche e la mancata acquisizione di documentazione sulla clientela intestataria delle utenze multiple) e che gli interventi rivendicati dal G. (implementazione di specifiche attività di controllo nel corso del 2007) erano risultati “insufficienti ed inadeguati ad affrontare seriamente ed in modo decisivo le gravi problematiche delle intestazioni delle sim card prepagate”.
3. Per la cassazione della sentenza il G. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, valutato la tempestività della contestazione disciplinare con riferimento alla conclusione dell’audit (luglio 2008) pur a fronte di un’istruttoria che aveva dimostrato come i problemi relativi ai documenti di identità e alle intestazioni fittizie e multiple delle carte telefoniche prepagate fossero note alla società sin dal 2006.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1363,2119,2697 c.c. e artt. 1, 19 e 23 c.c.n.l. Dirigenti Aziende industriali nonchè artt. 115 e 116 c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato l’art. 1 del c.c.n.l. applicato nel caso di specie, disposizione che, prevedendo un’azione di promozione, coordinamento e gestione degli obiettivi dell’impresa da parte del dirigente, va calata nell’ambito della complessa vicenda che ha interessato il G.. L’accertamento del giudice di merito appare, dunque, da un lato superficiale (per aver fotografato la data degli interventi del dirigente assunti nel 2008 senza considerare tutto il lavoro preparatorio ed organizzativo) e, dall’altro parziale (per non aver tenuto conto di quanto fatto nel 2007 ed attestato inconfutabilmente nel Verbale della Polizia Tributaria e nell’audit del 2008).
3. IL primo motivo di ricorso non è fondato.
In materia di licenziamento disciplinare, è principio consolidato quello secondo cui l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo aziendale (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. ex plurimis, Cass. n. 281 del 2016, Cass. n. 20719 del 2013).
Nella specie, la Corte d’Appello, con congrua e corretta motivazione (il cui controllo di logicità è consentito alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012, censura in realtà non proposta dal ricorrente, che ha invocato esclusivamente la violazione di legge), ha rinvenuto la tempestività della contestazione rilevando che la colpevole inerzia del dirigente apicale era emersa in sede di audit (luglio 2008) nonchè nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti di un altro dirigente sottordinato al G. (ottobre 2008) e che, dunque, il tempo trascorso tra l’audit e la contestazione disciplinare (4.12.2008) appariva del tutto congruo, considerato che non era emerso alcun comportamento dilatorio del datore di lavoro e che non poteva ritenersi in alcun modo pregiudicato l’effettivo esercizio di difesa del dipendente.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo appare inammissibile in quanto si sostanza, anche laddove denuncia la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Nel caso di specie, la censura investe la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanzia, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla incisività degli interventi posti in essere dal dirigente per affrontare il fenomeno della fraudolenta attivazione di sim card) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021